Certificati e autocertificazioni

L’articolo 15 della legge 183/2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, apporta alcune modifiche al DPR 445/2000

(Testo Unico sulla documentazione amministrativa), in particolare, prevede che “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” (autocertificazioni).

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro rilascia esclusivamente certificati in bollo utilizzabili nei rapporti tra privati, sui quali è riportata la dicitura prevista dalla legge: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. 


Le autocertificazioni

In base all’articolo 15 della legge 183/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici. In questi casi il cittadino deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti.

Gli studenti e i laureati UniBA possono stampare direttamente alcune tipologie di autocertificazioni dal proprio profilo della segreteria online Esse3.

(Per poter procedere con la stampa delle autodichiarazioni dopo aver effettuato il login, cliccare su Segreteria - Autodichiarazioni)


Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, pena la violazione dei doveri d’ufficio.

L’interessato è personalmente responsabile di ciò che dichiara. 


I certificati

I certificati utilizzabili nei rapporti tra privati sono rilasciati esclusivamente in bollo (D.P.R.642/1972 s.m.i. e Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/ del 01.06.2005), tranne quelli per il cui uso è prevista l’esenzione ai sensi dell’allegato B del D.P.R. 642/1972 s.m.i., e negli altri casi previsti da leggi speciali.

Le certificazioni possono essere richieste con riguardo ai seguenti utilizzi:

  • documenti destinati a privati in Italia;
  • per l’estero.

La normativa prevede numerose eccezioni e/o esenzioni che devono essere dichiarate dall’interessato all’atto della richiesta al fine di ottenere un certificato esente da imposta di bollo.

L’utente che intende usufruire dell’esenzione ha l’obbligo di dichiarare all’amministrazione:

  • l’uso a cui è destinato il certificato;
  • la norma che lo esenta dall’imposta di bollo.

Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 642/72, la responsabilità per un’eventuale evasione dell’imposta di bollo ricade sia sul richiedente che sul funzionario pubblico che ha reso possibile l’evasione di imposta.

La mancata applicazione dell’imposta di bollo dovuta prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l’importo dell’imposta di bollo non pagata.

Per ottenere l’esenzione, dunque, è necessario che il privato indichi l’utilizzo del certificato e la norma che lo esenta dal pagare la marca da 16,00 euro. (1972_642_All_B_2012.pdf).

Alla luce di quanto disposto dal DM 28.12.2010 e dalla nota prot. 2610 del 29.12.2010 del D.G. del MIUR, il rilascio del Diploma Supplement è da considerarsi esente da imposta di bollo.

I certificati possono essere richiesti online tramite la piattaforma SCERPA nella sezione ARCO o scrivendo alla propria Segreteria studenti: verrà fissato un appuntamento con il diretto interessato oppure a terza  persona munita di documento di identità,  di delega in carta libera e di  copia fronte/retro  del documento di identità  del richiedente  mediante la compilazione di apposito modulo richiesta certificati. 

Al di fuori dei casi di esenzione previsti dalla legge, occorre produrre una marca da bollo avente valore legale (attualmente di €16,00) per la domanda e tante marche da bollo avente valore legale per quanti sono i certificati richiesti, qualora la certificazione consti di più fogli andrà applicata una marca da bollo ogni 4 facciate.

Per ottenere il rilascio di certificati, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

Coloro che hanno perso lo status  di  studente (es. laureati, rinunciatari, ecc.) sono tenuti, inoltre, ad effettuare un versamento di €5,00 per i certificati digitali richiesti online per la piattaforma ARCO a cui si accede con le credenziali ESSE3) oppure di €5,00 con modalità PAGOPA per ogni certificato richiesto alla propria segreteria.

N.B.: Il certificato digitale può essere inviato telematicamente oppure stampato in più copie; l’autenticità è verificata con l’applicazione SCeRPA Mobile nei cinque anni successivi al rilascio.

pubblicato il 13/10/2006 ultima modifica 30/10/2024

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