Garante degli Studenti

L'art. 16 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R. n. 3235 del 4 ottobre 2021) prevede la figura del Garante degli Studenti, inserendola fra gli Organi Universitari di Garanzia e precisandone i compiti ed i poteri.

Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, il Garante degli studenti ha il compito di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università. Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi al Garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;
b) garantire, esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;
c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato Accademico;
d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

Gli atti del Garante non sono vincolanti.

Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

Garante degli Studenti

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Saluto del Garante degli Studenti alla Comunità Universitaria - dott. Marco Dinapoli

Contatti:
e-mail: garante.studenti@uniba.it

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pubblicato il 13/10/2006 ultima modifica 29/09/2023