Formazione Continua
Le Università contribuiscono all’apprendimento permanente degli individui sia certificando i percorsi di apprendimento individuale sia svolgendo attività di formazione continua, ovvero "attività formative rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attività a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, al fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, e agli interventi formativi promossi dalle aziende in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo produttivo” (circolare del Ministero del Lavoro n. 174/96). Quindi, nella definizione sono presenti sia i progetti di formazione continua decisi dai singoli individui sia quelli determinati dalle organizzazioni presso cui gli individui lavorano. Per ragioni legate alla disponibilità di dati, in questa fase non vengono presi in considerazione i percorsi individuali di apprendimento permanente, ma solo le attività svolte dagli Atenei nell’ambito della formazione continua, in collaborazione con aziende e altre organizzazioni.
A fini di valutazione, pertanto, vengono considerate solo le attività di formazione continua svolte in collaborazione con organizzazioni esterne, in particolare:
- i corsi di formazione continua rivolti a personale di organizzazioni esterne, a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico e che siano disciplinate da una apposita convenzione fra il dipartimento interessato e l’organizzazione esterna.
- lo sviluppo di curricoli congiunti con organizzazioni esterne (imprese, enti pubblici e no profit), a condizione che non rilascino titoli di tipo accademico.
Si possono assimilare alle attività suddette anche iniziative svolte in assenza di una convenzione, purché sulla base di atti formali del dipartimento o dell’ateneo (es. delibere di attivazione del corso), dalle quali si evinca l’obiettivo di una formazione funzionale alla specializzazione nel lavoro o all’inserimento nello stesso.
La raccolta di informazioni esclude in prima applicazione tutte le attività di riconoscimento e certificazione di competenze di soggetti esterni, rinviando la loro rilevazione allo sviluppo graduale del modello di valutazione delle terza missione.
Non rientrano nella definizione i corsi di formazione erogati dalle università per il proprio personale. Sebbene tali corsi possano avere un rilievo esterno (miglioramento delle competenze del personale per offrire qualità più elevata di servizi) si ritiene che tale effetto sia indiretto e meglio rilevabile nel contesto del modello integrato del ciclo della performance, con particolare riferimento al personale tecnico-amministrativo.