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Elenco quesiti

1. Come si accede al Dottorato di Ricerca? Quali sono i requisiti per accedere?

2. Come devo presentare la domanda di ammissione al concorso?

3. Come si svolge la selezione?

4. Come posso sapere se sono stato ammesso al dottorato?

5. Chi può iscriversi in soprannumero?

6. L’iscrizione al dottorato è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività di studio?

7 . BORSA DI STUDIO - Ho vinto la borsa di studio: a quanto ammonta? Come viene pagata? E’ prevista qualche forma di incompatibilità con la fruizione della borsa di studio? E’ prevista qualche forma di aumento per la borsa di studio? La borsa di studio deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi? Qual è il trattamento fiscale e previdenziale della borsa di DdR? Cosa succede alla borsa se si interrompe il DdR?

8. Quanto costa l’iscrizione al dottorato?

9. Intendo effettuare in periodo di formazione all’estero, come devo procedere?

10. Come si ottiene l’assistenza sanitaria all’estero?

11. Cosa significa fare un dottorato in co-tutela?

12. Come ottenere la menzione "Doctor Europaeus?

13. Come posso ottenere un certificato?

14. Posso conseguire un secondo Dottorato?



Risposte

1. Come si accede al DdR? Quali sono i requisiti per accedere?

Per partecipare ai concorsi per l'ammissione alla frequenza di un Dottorato di Ricera sono richiesti i seguenti requisiti: Essere in possesso di una laurea riconosciuta in Italia (Vecchio Ordinamento oppure la nuova Laurea Specialistica ovvero Magistrale), o di analogo titolo accademico conseguito presso Università estere.

Se il titolo di studio straniero è già dichiarato equipollente ad una Laurea italiana da parte di un’Università italiana, è sufficiente allegare alla domanda di ammissione al concorso il Decreto Rettorale di equipollenza.

In caso contrario è necessario allegare alla domanda di ammissione al concorso:

  • certificato attestante il titolo di studio straniero con l’indicazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni unitamente alla traduzione in lingua italiana al fine di consentire il riconoscimento del titolo ai soli fini dell’ammissione al dottorato. La traduzione dovrà essere sottoscritta sotto la propria responsabilità.

 

In caso di ammissione al dottorato dovrà essere prodotta, entro 60 giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:

a)     titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;

b)    dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

 

2. Come devo presentare la domanda di ammissione al concorso?

E’ necessario presentare la domanda di ammissione al concorso e gli eventuali allegati, a pena di esclusione, entro il termine perentorio stabilito dal bando  con la prevista procedura informatica indicata nel bando stesso, reso disponibile al seguente link:  http://www.uniba.it/ricerca/dottorati

 

3. Come si svolge la selezione?

Le modalità di selezione e il calendario delle prove sono riportate nel bando nelle schede relative ad ogni Scuola di dottorato.

L’esame di ammissione consiste in due prove, di cui una scritta ed una orale volte a garantire un’idonea valutazione comparativa e ad accertare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.

Gli argomenti oggetto delle prove sono relativi ai settori-scientifico disciplinari di riferimento delle Scuole di dottorato.

La prova scritta potrà essere svolta, per gli studenti stranieri e su richiesta dei medesimi, in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo.

E’ compresa nella prova orale una verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata dal candidato.

Per i dottorati di ricerca in discipline che comprendono lo studio della storia e della lingua e cultura straniere, tutti i candidati saranno tenuti a svolgere la prova scritta nella medesima lingua e dovranno dichiarare la conoscenza di almeno una lingua straniera diversa da quella nella quale sarà sostenuta la prova di ammissione. 

Al seguente link http://www.uniba.it/ricerca/dottorati è possibile consultare le tracce dei temi dei precedenti cicli alla voce: “Raccolta temi dei cicli precedenti”.  

 

4. Come posso sapere se sono stato ammesso al dottorato?

I decreti di approvazione degli atti e le relative graduatorie saranno rese pubbliche mediante affissione nella bacheca dell’Area Dottorato di ricerca e Post dottorato, Settore I – Dottorato di ricerca, Palazzo Ateneo, II piano,  e mediante pubblicazione sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it/ricerca/dottorati

 

5. Chi può iscriversi in soprannumero?

Possono essere ammessi in soprannumero, che non può superare il 50% dei posti ordinari:

  • I titolari di assegno di ricerca che siano risultati idonei, a seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, possono chiedere l’iscrizione al corso medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinati gli assegni.

L’ammissione al corso avverrà previa delibera del Consiglio della Scuola o di Indirizzo del dottorato e del Consiglio del Dipartimento dove si svolge l’assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la compatibilità nello svolgimento delle due attività.

Nel caso in cui l’assegnista svolga l’attività presso un altro Ateneo, si rende necessaria l’autorizzazione dell’Università di appartenenza.

  •  I cittadini extracomunitari e i dipendenti pubblici che risulteranno idonei, a seguito del superamento delle prove di ammissione, senza fruizione della borsa di studio.

 

  • Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di DdR è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni  richieste.

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di DdR per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

6. L’iscrizione al dottorato è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività di studio?

L’iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro  dottorato, a corsi di laurea e di diploma, a Scuole di specializzazione e a Master.

Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione o a corsi di Master potranno ottenere il congelamento dell’avvio delle attività di dottorato per un periodo massimo di tre mesi dall’inizio effettivo del corso di dottorato, da recuperarsi nell’ambito della durata legale dei corsi di dottorato di ricerca secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti. Ove tale periodo dovesse essere superiore a tre mesi, e comunque non superiore ad un anno, le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca dovranno intendersi differite.

7 . BORSA DI STUDIO - Ho vinto la borsa di studio: a quanto ammonta? Come viene pagata? E’ prevista qualche forma di incompatibilità con la fruizione della borsa di studio? E’ prevista qualche forma di aumento per la borsa di studio? La borsa di studio deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi? Qual è il trattamento fiscale e previdenziale della borsa di DdR? Cosa succede alla borsa se si interrompe il DdR?

L’importo annuale lordo della borsa di studio ammonta attualmente, salvo successive modifiche normative,  a €  13.638,47 assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata di cui all’art.2 comma 26 della legge 335/95.

La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari all’intera durata del corso.

La borsa di studio sarà erogata in rate bimestrali posticipate e per la sua fruizione il limite di reddito personale complessivo annuo lordo è fissato in Euro 12.000,00 (dodicimila).

Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile.

Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l’anno in cui si è verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite.

Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca del dottorando.

L’importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di permanenza all’estero nella misura del 50%.

Il periodo complessivo non deve superare l'esatta metà della durata del corso di dottorato.

Relativamente ai dottorandi iscritti al 26°e 27° ciclo, beneficiari di borsa di studio finanziata dalla Regione Puglia, per le quali la stessa Regione non ha previsto l’aumento del 50%, il Senato Accademico, nella riunione del 19/04/2013, ha autorizzato la maggiorazione rapportata ai relativi, effettivi periodi di permanenza all’estero, fino a concorrenza dell’importo complessivo di Euro 150.000,00.

 Chi abbia usufruito  di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno o frazione di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.

Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all’atto dell’iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo annuo lordo e dell’assenza delle cause di incompatibilità. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla “Gestione separata” dell’Istituto medesimo.

 La borsa di dottorato è esente da ritenuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) (art.4 Legge n. 476 del 13/08/1984 e art.6 Legge n.398 del 30.11.1989) ed è assoggettata  a ritenuta INPS Gestione separata (art.2 co.26 della Legge 335/95). Per detta borsa  non è prevista la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 I cedolini relativi al pagamento delle rate bimestrali della borsa di studio saranno esclusivamente consultabili on line, a cura dei dottorandi. Per accedere al servizio è possibile ritirare le credenziali di accesso direttamente al Centro Servizi Informatici – Palazzo Ateneo.

 Interrompendo il DdR, sia volontariamente sia perché non ammessi dal Collegio dei docenti all’anno successivo, si perde il diritto alla borsa di studio. La borsa per il periodo di frequenza effettivamente svolto non deve essere restituita.

 Il dottorando senza borsa di studio ha gli stessi identici obblighi del dottorando con borsa. Anch’egli è tenuto alla frequenza, all’attività di ricerca come stabilito dal Collegio dei docenti. Il dottorando senza borsa deve inoltre pagare i contributi per accesso e frequenza ai corsi.

 
 8. Quanto costa l’iscrizione al dottorato?

Attualmente il contributo annuale per l’accesso e la frequenza alle Scuole di dottorato ammonta a Euro 808,28 così suddiviso:

I  rata          € 333,52 quota fissa

II rata          € 474,76 dovuta da quei dottorandi con indicatore ISEEU maggiore di €  

                    20.971,00. Il versamento va effettuato entro il 31 luglio di ogni anno di 

                    corso.

 

I dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi del bilancio autonomo di Ateneo o fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art.4, comma 3, della L.210/98 nonché i dottorandi con una invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%,  anche se già in possesso di un titolo accademico, sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.

I dottorandi titolari di assegni di ricerca sono tenuti al pagamento dei contributi.

I dottorandi beneficiari delle borse di studio ADISU e di eventuali prestiti d’onore, gli studenti idonei, non beneficiari per scarsità di risorse, sono esonerati dal pagamento del contributo.

Sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario i dottorandi titolari di borsa di studio e non, i titolari di assegno di ricerca.

L’importo pari ad euro 140,00 dovrà essere versato sul c/c n.860700 intestato a: A.D.I.S.U., Regione Puglia, Università di Bari, Via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, Causale: Tassa Regionale. 

I dottorandi già in possesso di altro titolo di dottore di ricerca sono tenuti al pagamento dell’importo massimo del contributo.

I dottorandi cittadini extracomunitari sono esonerati dal pagamento dei contributi.

In ogni caso è dovuto l’importo di € 67,60 per costo diploma, oltre all’imposta di bollo in vigore tempo per tempo.

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuali entro 30 giorni dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni, di € 80,00 per quelli effettuati oltre i 60 giorni dalla scadenza.

9. Intendo effettuare in periodo di formazione all’estero, come devo procedere?

I dottorandi possono trascorrere dei periodi di studio o di ricerca presso Enti Italiani o stranieri se utili per lo sviluppo del proprio tema di ricerca. L’importo della borsa di studio, per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero è aumentato del 50% fino ad un massimo di 18 mesi.

La documentazione  consiste in una autorizzazione da parte dal Coordinatore del DdR e presentata all’Ufficio dottorato quando la permanenza è minore o uguale a sei mesi. Se la permanenza è superiore a sei mesi occorre che si pronunci ufficialmente il Collegio dei docenti/Consiglio di Indirizzo, la cui delibera deve essere inviata all’Ufficio Dottorato.

Le predette autorizzazioni, devono essere presentate, almeno 30 giorni prima della partenza,  sia dai titolari di borsa di studio che da coloro che non beneficiano della borsa di studio; entrambi devono presentare la certificazione  relativa al periodo effettivamente svolto all’estero.

10. Come si ottiene l’assistenza sanitaria all’estero?

Per i paesi con cui esiste una convenzione (paesi europei) basta recarsi alla ASL di appartenenza prima di partire e richiedere il Modulo E111. Per gli altri Paesi conviene procurarsi una assicurazione privata. Il dottorando che trascorre un periodo di ricerca negli USA con il visto J1, sarà obbligato da chi lo ospita a sottoscrivere un’assicurazione.

11. Cosa significa fare un dottorato in co-tutela?

La co-tutela di tesi è una forma di internazionalizzazione che riguarda esclusivamente i dottorandi e consente loro di frequentare corsi e approfondire la ricerca in due Università di due Paesi diversi e prevede il rilascio di un doppio titolo che ha valore in entrambi gli Stati. 

Il dottorando svolge il suo lavoro di tesi presso le due sedi per periodi alterni (di norma per periodi uguali), sotto la supervisione di due relatori, uno per ciascuna sede.

Il percorso formativo si conclude con un esame unico di fronte ad una commissione mista paritaria che comprende comunque i due relatori, a seguito del quale viene rilasciato un diploma (doppio o congiunto) riconosciuto in entrambi i paesi.

Per avviare questa pratica è necessario parlare con il Coordinatore e poi rivolgersi all’Area Relazioni Internazionali per la stipula della Convenzione.

12. Come ottenere la menzione "Doctor Europaeus"

La label “Doctor Europaeus” non è un titolo accademico ma una certificazione aggiuntiva ad un titolo nazionale di dottorato ed è  rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del Dottorando e dietro parere favorevole del Collegio dei Docenti/Consiglio di Indirizzo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

  1. l’autorizzazione dell’esame finale è accordata alla luce dei giudizi redatti sulla tesi da almeno due professori appartenenti a due istituzioni d’Insegnamento Superiore di due Stati membri della Comunità Europea, diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
  2. un membro almeno della Commissione di esame finale deve appartenere ad una istituzione d’Insegnamento Superiore di uno Stato membro della Comunità , diverso da quello dove il dottorato è sostenuto;
  3. una parte della discussione della tesi deve essere effettuata in una lingua della Comunità diversa dalla lingua nazionale del paese dove è sostenuto il dottorato;
  4. la tesi dovrà essere preparata, in parte, a seguito ad un soggiorno di ricerca, di almeno un trimestre, in un altro Paese membro della Comunità.

 

I dottorandi che intendano chiedere il rilascio di tale certificazione  aggiuntiva devono farne espressa richiesta al Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post Laurea – Area Dottorato di ricerca e Post Dottorato – Settore I – Dottorato di ricerca, almeno un anno prima della presentazione della domanda di ammissione all’esame finale, quindi, all’atto dell’immatricolazione al III anno di corso. Unitamente alla richiesta dovrà essere allegato il parere favorevole del Collegio dei docenti del corso di appartenenza, che si impegna ad avallare il rispetto dei requisiti di co-tutela, di valutazione della giuria nazionale, del plurilinguismo e della mobilità del dottorando.

Nel caso in cui al termine del triennio di dottorato, nella fase di valutazione di ammissione delle tesi alla dissertazione pubblica, il Collegio dei docenti verificasse che una tesi (o più) soddisfi le condizioni sopra dette, può proporre al Rettore l’attribuzione dell’etichetta “label Doctor Europeaus” al titolo che si rilascia. Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale in cui viene sancita l’ammissione all’esame finale del dottorando interessato, unitamente alla proposta di n. 2 professori delle Università di Paesi UE (punto 1).

La certificazione verrà rilasciata solamente nel caso in cui tutti i requisiti sopra riportati siano pienamente soddisfatti.

Tramite il Coordinatore del corso l’Ufficio acquisirà i giudizi favorevoli di cui al punto 1, il Collegio dei docenti provvederà ad eleggere, tra i commissari per la discussione dell’esame finale, un docente proveniente da un’altra istituzione europea e, relativamente al requisito della mobilità del dottorando l’Ufficio raccoglierà le attestazioni concernenti i periodi di studio all’estero nell’arco del triennio.

Verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti l’Ufficio provvederà al rilascio della certificazione di Doctor Europaeus congiuntamente con la consegna del titolo di Dottore di ricerca. 

13. Come posso ottenere un certificato?

In base all'articolo 15 della legge 183/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi non possono più richiedere né accettare dai privati certificati prodotti da altri uffici pubblici. In questi casi il cittadino deve autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. Le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, pena la violazione dei doveri d'ufficio.

Pertanto su ogni certificato emesso è apposta la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. I certificati possono essere richiesti all’Ufficio Dottorato di ricerca che li rilascia in bollo (al momento pari a € 14,62 per ciascun certificato richiesto, per ogni foglio composto da quattro facciate) salvo il caso in cui sia esente per legge. Tali certificati possono essere consegnati esclusivamente a soggetti privati o utilizzati all’estero. Il certificato richiede circa una settimana di tempo per la sua predisposizione.

 

14. Posso conseguire un secondo Dottorato?

Sì, non c'è nessuna limitazione. Tuttavia la borsa di dottorato può essere ricevuta solo una volta nella vita.


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published on 09/05/2013 ultima modifica 09/05/2022