I Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio

 

Altra figura di estrema importanza per la gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro è il Responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, che condivide, insieme al datore di lavoro e al dirigente (Direttore del Dipartimento di appartenenza), nei limiti dei poteri gestionali e finanziari di quest'ultimo, gli obblighi finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle unità operanti nel laboratorio.

 

In particolare (D.M. 363/1998 - artt. 5, 6), nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze:

 

  • collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'Area Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa in ordine alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure preventive e protettive necessarie e rese disponibili dalle conoscenze del progresso tecnologico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro per la messa a punto del documento sulla valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

 

  • prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti  dell'organizzazione della didattica o della ricerca rilevanti per la sicurezza e la salute degli operatori, identifica tutti i soggetti esposti a rischio ed esegue tutte le attività indicate al precedente periodo, affinché venga aggiornato il documento sulla valutazione dei rischi;

 

  • adotta le misure di prevenzione e protezione previste prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

 

  • frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;

 

  • ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, provvede anche lui direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnologico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

 

  • si attiva per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da parte degli operatori esposti, con particolare riguardo alle unità non strutturate (studenti, laureandi, tirocinanti, assegnisti, ecc).

 

 

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