Approfondimenti sul ruolo e sugli obblighi dei preposti

 

   

Il preposto: 

 

 

1. E' una figura che si pone fra i lavoratori e il Responsabile della specifica attività lavorativa (amministrativa, di laboratorio, di ricerca, di didattica): in particolare, coincide col Responsabile dell’attività lavorativa quando è presente nell'ambiente di lavoro considerato.


2. Non ha bisogno di una nomina formale (*), in quanto è l’unità lavorativa strutturata che, grazie alle sue competenze professionali ed alla posizione gerarchica apicale assunta rispetto alle altre unità presenti nell’ambiente lavorativo, è considerata dal Testo Unico la persona più adatta ad assolvere agli obblighi sintetizzati ai successivi punti da 5. a 8. ai quali non può sottrarsi.

 

3. Per quanto illustrato al punto 2., è una figura sempre individuabile nell'ambiente lavorativo durante l’intero arco della giornata lavorativa.


4. Può cambiare più volte nella stessa giornata, a seconda dell’unità lavorativa strutturata, dotata delle caratteristiche illustrate al precedente punto 2., risultante di volta in volta presente nell’ambiente di lavoro considerato.


5. Ha l’importante obbligo di vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori ad esso subordinati e di eventuali unità non strutturate, degli obblighi di legge e delle istruzioni di lavoro, compresi il corretto uso di attrezzature, sostanze e DPI eventualmente necessari e la gestione delle situazioni di emergenza.


6. Informa il superiore diretto dell’eventuale inosservanza da parte dei lavoratori degli obblighi indicati al punto 5.


7. Informa immediatamente il superiore diretto circa eventuali carenze relative alle attrezzature, ai DPI o altro di cui venga a conoscenza.


8. Deve frequentare un apposito corso di formazione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 37 - c. 7), nel quale riceverà un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

 



(*) Secondo il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, confermato dalla sentenza della Sezione III Penale n. 22118 del 03/06/2008,

“in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto”,

a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 19,

“all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori”.

 


 

  

Torna a I preposti
Torna a La gestione della sicurezza e della salute nella nostra Università