Risposte ai quesiti

Quesiti

Procedura aperta relativa alla realizzazione delle opere finalizzate alla riqualificazione energetica del Dipartimeto di Veterinaria.

 

DOMANDE FREQUENTI:


D.: 1) Dovendo indicare due progettisti per la redazione del progetto esecutivo (Soggetti tra loro non collegati e non dipendenti della Scrivente), dobbiamo far compilare due allegati B.1?

R.:Si ritiene che i due professionisti individuati per la progettazione debbano ai sensi dell'art.92 comma 6 del DPR 207/2010 costituire un RTP come previsto dalla legge.


D.: 2) Si chiede se è possibile partecipare alla gara in oggetto subappaltando interamente la categoria OG9.

R.: Si


D.: 3) In riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedervi se è consentito partecipare alla stessa in ATI a costituirsie precisamente:

Capogruppo in possesso di OG1 classe VII;

Mandante in possesso di OS30 classe III

Mentre la categoria OG9 dichiarazione di subappalto del 100% a ditta in possesso dei requisiti.

R.: E' possibile partecipare alla gara in ATI come indicato nella richiesta di chiarimenti. Perlacategoria OG9 va bene la dichiarazione di subappalto a ditta in possesso dei requisiti


D.: 4) Ci chiediamo se nel bando di gara non è obbligatorio per la stanzione appaltante indicare i requisiti di partecipazione del progettista, o quanto meno una indicazione più esaustiva.

R.: Le comunico che per la gara relativa al plesso di Veterinaria è sufficente la qualificazione relativa all'iscrizione all'albo professionale.


D.: 5) 1. Non possedendo la qualificazione SOA per la progettazione e, dovendo procedere alla indicazione di un progettista per la redazione del progetto esecutivo, chiediamo quali sonoi requisiti tecnici che lo stesso dovrà possedere

2. L'Impresa èin possesso di attestazione SOA perle categorie OG1 class III/BIS e OG11 class II, con la SOA OG1 copriamo l'intero importo dei lavori richiesto nel bando. Con la OG11 possiamo realizzare i lavori ricadenti nella categoria OS30? e in merito alla OG9 è possibile dichiarare il subappalto a ditte in possesso di qualificazione (senza indicazione del subappaltatore già in sede di gara), quindi evitando di costituire RTI ovvero ricorrere all'istituto dell'Avvalimento?

R.: 1. Per la gara relativa a Veterinaria non vi sono requisiti particolari per i progettisti.

2. primo capoverso - Sì se la SOA è stata rilasciata ai sensi del DPR 207/2010.

2. secondo capoverso - Sì come indicato nell'art. 4 del CSA (capitolato speciale d'appalto) a cui si rimanda per ogni ulteriore chiarimento.

D.: 6) In riferimento alla procedura di gara relativa alla "Realizzazione delle opere finalizzate alla riqualificazione energetica del Dipartimento di Veterinaria" si chiede di chiarire quali sono i requisiti minimi che il progettista indicato deve dichiarare, con riferimento all'art. 263, comma1, lettere a), b), c) e d) del DPR 207/2010.

Per una maggiore chiarezza:

Con riferimento all'art. 263, comma 1 lettera a), qual è il fatturato globale minimo, per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara, che il progettista indicato deve possedere?

Si fa presente che la norma non definisce un valore preciso di fatturato, bensì stabilisce che lo stesso può variare tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta.

. Con riferimento all'art. 263, comma 1 lettere b) e c), quali sono le classi e categorie, definite ai sensi della Legge 143/1949 e s.m.i. e della tavola Z4 del D.M. 143/2013, che il progettista indicato deve possedere? Ed inoltre quali sono gli importi minimi, relativi a ciascuna classe e categoria, che il progettista indicato deve dichiarare?

Si fa presente che anche in questo caso la norma, stabilisce degli intervalli minimi e massimi di possesso dei requisiti ( con riferimento al comma 1, lettera b il progettista deve aver svolto negli ultimi dieci anni servizi di cui all'articolo 252, per un importo globale variabile tra 1 e 2 volte, l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione; con riferimento alla lettera c) la norma stabilisce che il progettista deve aver svolto due servizi, per ciascuna classe e categoria, per un importo che può variare tra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione)

. Con riferimento all'art. 263, comma 1 lettera d), si chiede qual è il numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, che il progettista deve dichiarare.

Si fa presente che nella documentazione di gara non vi è alcuna indicazione circa il personale tecnico minimo necessario per lo svolgimento dell'incarico, ne circa il requisito minimo del progettista. Anche in questo caso la norma

non fornisce informazioni univoche, bensì stabilisce che il requisito minimo può variare tar 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

Si fa presente che in mancanza dei dati come sopra specificati è impossibile fare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 263, comma l del DPR 207/2010.

R.: L'importo relativo alla progettazione esecutiva è inferiore ad € 100.000,00 pertanto in base ai combinato disposto dell'art. 92, comma let. b) e dell'art. 267 del D.P.R. 207/10, per i progettisti è sufficiente la qualificazione relativa all'albo professionale


D.: 7) Relativamente ai requisiti di progettazione e con riferimento alla Vs richiesta di dichiarare i requisiti' di cui all'art. 263 comma 1 del DPR 207/2010, con la presente si richiede:

- quali sono le classi, le categorie ed i relativi importi da dichiarare;

- qual è il fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, da dichiarare (comma 1, lett. a dell'art. 263 del DPR 207/2010);

- qual è l'importo globale di servizi espletati negli ultimi dieci anni da dichiarare (comma 1, lett, b-c dell'art. 263 del DPR 207/2010);

- qual è il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni da dichiarare (comma 1, lett. d dell'art. 263 del DPR 207/2010).

R.: L'importo relativo alla progettazione esecutiva è inferiore ad € 100.000,00 pertanto in base ai combinato disposto dell'art. 92, comma let. b) e dell'art. 267 del D.P.R. 207/10, per i progettisti è sufficiente la qualificazione relativa all'albo professionale


D.: 8) In riferimento a quanto indicato nei disciplinari di gara Dipartimenti di Medicina Veterinaria e Dipartimenti di Economia, e nei rispettivi CSA, si richiede chiarimento in merito alla categoria OG9, di importo inferiore in entrambi i casi al 15% dell'intero importo contrattuale, se è assorbibile per intera dalla categoria prevalente OG1, scorporabile e subappaltabile per intera e/o 30%, secondo la scrivente.

R.: La cat. OG9 ed OS30 è interamente subappaltabile come specificato nell'art.4 del C.S.A. a cui si rimanda per ogni altro chiarimento;


D.: 9)

1) essendo l'appalto di lavori, progettazione ed esecuzione, nel bando di gara e nel disciplinare non sono riportate le classi e categorie e relativi importi per la qualificazione in progettazione che i progettisti devono possedere.

Si fa riferimento all'art. 263 comma 1 del DPR 207/2010 il quale :

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a)  al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;

(il requisito del fatturato è i-ichiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell'art. 41, comma 2   del d.lgs. n. 163 del 2006)

b)   all'awenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

Visto la natura delle lavorazioni possiamo dedurre che le categorie che devono possedere i progettisti sono: l'avvenuto svolgimento negli ultimi diecì anni relativi alla Cat. E.20 IC per un importo pari ad €1.232.920,93 e alla Cat. IA.03 - IIIC per un importo pari a € 353.210,45;

2) inoltre si chiede se si può partecipare in A.T.I dove la capogruppo è in possesso di attestazione 0G1 III e 0S30 III e la mandante 0G1 I subappaltanto la Cat. OG9.

R.:

1) Per la gara relativa ai Dipartimenti di Medicina Veterinaria, non vi sono requisiti particolari per i progettisti in quanto il corrispettivo è inferiore a 100.000,00 Euro. In base al combinato disposto dell'art.92 comma 6, lett.b) e dell'art.267 del D.P.R. n.207/2010, il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve avere la qualificazione all'iscrizione all'albo professionale.

 2) Appare dal quesito sottoposto che il concorrente voglia costituire una RTI tra OG1 III e OG1 I subappaltando la categoria scorporabile OG 9. In tal caso è possibile partecipare alla gara.

A titolo informativo, e solo per la gara del complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia, è stato pubblicato sul sito di questa Università, un aggiornamento al disciplinare di gara con le specifiche dei progettisti.


D.: 10) L' impresa è in possesso delle categorie 0G1 V e OG 11 II, chiede se può partecipare alla procedura in oggetto dichiarando il subappalto totale della categoria 0G9, inoltre chiede se è previsto un attestato di presa visione ai fini della partecipazione alla gara o solo una dichiarazione ai sensi dell'art. 106 del Codice.

R.: 1.   la soluzione proposta dal concorrente sembrerebbe fattibile ossia per "coprire" la 0S30 richiesta dal bando con la 0G11 bisognerà verificare che l'attestazione SOA sia stata rilasciata ai sensi del DPR 207/10.

2. non viene rilasciato alcun attestato di presa visione.


D.: 11) A pagina 26 delle liste di categoria c'è una nota che richiede espressamente il cronoprogramma. Si chiede conferma di tale richiesta (visto che nel disciplinare non si fa alcuna menzione) ed in caso affermativo se è consentito allegare la Tavola "G10 - PSC ECONOMIA — CRONOPROGRAMMA" firmata per accettazione e se la stessa deve essere inserita all'interno della busta dell'offerta economica.

R.: Con riferimento alla pec del 20/11/2015 si faccia riferimento all'art.40, comma 2 , dei DPR 207/2010 e deve essere allegato all'offerta economica controfirmato dall'Impresa.


D.: 12) Si chiede come verrà calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (art. 86 comma 1 codice dei contratti) ?

R.: Si precisa altresì che la procedura aperta in epigrafe indicata, sarà espletata ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett.b) e comma 4 e art. 54 del D.L.vo 163/2006, (progetto esecutivo a carico dell'impresa aggiudicataria), e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante l'offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett.b) e comma 3-bis) del predetto D.Lvo 163/2006.


D.: 13) Si chiede se essendo inpossesso della categoria OG1 IV bis e OG11 di I possiamopartecipare alla gara subappaltando interamente la OG9 e se la OG11di I sostituisce completamente laOS30.

R.: Si è possibile partecipare allagara con le cat.OG1 class. IV bis e OG11 class.I, subappaltando interamente la cat.OG9 - La cat. spec. OS30 viene interamente assorbita dalla cat. OG11


D.: 14) L'importo relativo alla progettazione esecutiva è inferiore ad E 100.000,00 pertanto in base ai combinato disposto dell'art. 92, comma let. b) e dell'art. 267 del D.P.R. 207/10, per i progettisti è sufficiente la qualificazione relativa all'albo professionale.  Pertanto l'importante che i progettisti siano iscritti ad albo professionale e non bisogna fare riferimento ai Determinazione dei Corrispettivi - Servizi relativi all'architettura e all'ingegneria il quale invece fa riferimento alla Cat. E.10 e IA.03.

R.: Si fa presente l'importo relativo alla progettazione esecutiva è inferiore ad € 100.000,00 pertanto in base ai combinato disposto dell'art. 92, comma 6, let. b) e dell'art. 267 del D.P.R. 207/10, per i progettisti è sufficiente la qualificazione relativa all'albo professionale.


D.: 15)

1)Se i prezzi unitari da inserire nella lista delle lavorazioni debbano essere al netto degli oneri per la sicurezza;

 2) Se il cronoprogramma richiesta nella stessa lista sia da presentare solo nel caso l'impresa risulti aggiudicataria.

R.:

 1) Come indicato nel Disciplinare di Gara gli oneri per la sicurezza (pari a Euro 68.304,22) non sono soggetti a ribasso, va da se che i prezzi unitari da inserire nella lista delle lavorazioni sono al netto di tali oneri;

 2) Ai sensi dell'art.40 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 il cronoprogramma è richiesto nella fase di gara.


 

D.: 15) In possesso delle categorie ogi v e 0g11 ii che intende partecipare alla gara in forma singola nominando uno studio tecnico, precisa di non essere abilitata ai sensi del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e s.m.i., (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 lett. a) della

legge 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti, all'interno degli edifici, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti;

Pertanto questa dichiarazione non verrà resa, ma chiede se ai sensi di quanto esposto dal presidente dell'ANAC il 24.06.2011 tale carenza può essere comprovata dall'impresa esecutrice in fase esecutiva nominando un tecnico in possesso dei requisiti prescritti.

R.: Si osserva che (così come esposto nel comunicato del 24/6/2011 richiamato nel quesito), la stessa Autorità ammette che le novità introdotte dal DM. 37/2008 i richiamati atti delle autorità nel succitato parere (e quindi anche la deliberazione n. 108/2002 cui si fa riferimento) sembrano "datati" rispetto alla evoluzione normativa sull'argomento.

Come espressamente riportato nella succitata comunicazione, infatti, l'abilitazione contemplata dall'art. 3 del D.M. 37/2008, costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione alla gara d'appalto.

Pertanto si condivide la conclusione cui perviene l'Autorità, ovvero che (fermo restando gli obblighi di cui al D.M. n. 37/2008) le stazioni appaltanti non possono condizionare la mera partecipazione alla gara di appalto (avente ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici) al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008.




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pubblicato il 16/11/2015 ultima modifica 25/11/2015