1860 10 febbraio n. 87

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 158, II foglio di udienza dell’anno 1860, fol. 378r-382r.

Nella causa di appello proposta da Giuseppe Pantaleo contro Francesco Pavone, la Corte di Trani fu chiamnata a pronunciarsi sul quesito: «colui che fosse ad un tempo socio cassiere, esattore, conservatore, e redattore dei libri o registri di una società, può sperimentare delle azioni di credito contra alcuno dei soci prima di rendere conto della tenuta gestione?».

Prima di entrare nel merito della questione, di fronte ad un vuoto normativo in materia, il collegio ritenne che per le società d’imprese di ogni sorta, e per le obbligazioni tra soci fossero applicabili le norme e regole concernenti le divisioni di eredità, «per le quali la principale incombenza de’ coeredi si è di procedere a’ conti che dovessero rendersi».

Posta tale premessa - meramente indicativa delle norme di riferimento, che non troveranno concreta applicazione nella soluzione della questione, ancorata ad un giudizio equitativo in fatto – ritenne la Corte che nella società de qua Giuseppe Pantaleo era socio amministratore «assumendo il carattere di cassiere che raccoglieva gli introiti giornalieri e quelli straordinari, conservandone gli effetti, libri e registri».

Derivava che lo stesso barone Pantaleo – in virtù di tale obbligazione assunta - fosse tenuto a rendere conto della sua gestione e che pertanto, prima di tale indispensabile suo obbligo non potesse sperimentare alcuna azione di credito contro i soci.

Tale breve argomentazione logica permetteva al collegio di ritenere che l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado – che aveva risolto in tal senso la questione – doveva rigettarsi.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022