1843 4 gennaio n. 6

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 89, II foglio di udienza dell’anno 1843 (gen.-mag.), fol. 14r-17v.

Nella causa di appello promossa da Beatrice Cerignola e Donato Santovito contro Tommaso Finamora e Gaetano Siena, la Corte fu chiamata a pronunciarsi sul quesito: «Può definirsi per contratto pignoratizio la vendita fatta col patto della ricompera, e per esserne rimasto in possesso il venditore durante il tempo della esercibilità della ricompra, mentre vi concorrono altre circostanze che ne escludono la idea?».

Per rispondere ai motivi di doglianza proposti dagli appellanti, che avevano sostenuto che la vendita fosse simulata e che contenesse soltanto un puro contratto pignoratizio, la Corte ritenne preliminarmente riflettere su la «Leg. 26 Dig. de probat: et praesunt» e sulla prima parte dell’art. 1307 del codice civile. Da tali leggi ricavò il principio secondo cui le eccezioni proposte dall’appellante al fine di dimostrare la simulazione di un atto di vendita dovessero ritenersi deboli congetture che invece, per fornire la prova, avrebbero dovuto essere gravi, precise e concordanti.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022