1857 16 novembre n. 711

A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 148, II foglio di udienza dell’anno 1857 (nov.-dic.), fol. 112r-115v.

Nella causa di appello tra l'appellante Vincenzo de Padova contro Paolo Brunetti, la Corte di fronte all’eccezione di irritualità tesa a rendere nulla «la decisione di congedo su l’appello da lui prodotto dacchè renduta con un patrocinatore addetto a funzionare nel Tribunale civile, e non già nella gran Corte civile», sentì la necessità di richiamare «la regola di diritto: factum cuique suum, non adversario nocere debet. l. 155. D. de reg. jur.». Sulla base di tale principio non poteva l’opponente porre a carico del suo avversario le conseguenze di una irritualità, operata fin dal principio dallo stesso opponente, laddove nell’atto di appello costituì per suo patrocinatore D. Nicola Landriscina, dichiarando che costui lo avrebbe difeso «presso questa gran Corte civile».

Egli fu in colpa a destinare sul suo appello un patrocinatore, che non era autorizzato ad esercitare tale ministero presso questa gran Corte civile: Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit. L. 29. D. de legibus.

Su tali presupposti la Corte ritenne infondata l’eccezione di nullità proposta dall’opponente, in virtù del fatto che la parte appellata procedette sulle orme dell’appellante «per non doverla ritenere inadempiente ad alcuna forma» che per legge avrebbe dovuto osservare. Infatti se l’appellante avesse designato nel suo appello qualche altro patrocinatore addetto presso la gran Corte civile, la parte appellata non avrebbe mancato di dargli avviso per la discussione della causa, come fece con quello che trovò designato nell’atto di appello.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022