1853 20 agosto n. 553

A.S.BA. – Sez. Trani, Gran corte civile, vol. 130, II foglio di udienza dell’anno 1853 (lug.-sett.), fol. 519r-522r.

La decisione della questione proposta dall’appellante Stefano Lagravinese contro Nicola Colapinto – avente ad oggetto il preteso risarcimento del danno derivato a seguito di taglio di alberi da parte del sig. Colapinto, sub-locatore di un bosco - prende le mosse dalla considerazione che il sig. Colapinto «avea in suo favore il diritto che gli rinveniva dal contratto di locazione di far legna per sei giorni, e di eseguire anche la cosidetta  spurga».

Poiché di tale diritto di legnare quest’ultimo aveva ceduto ai sublocatari soltanto quattro giornate, i Giudici di Trani ritennero legittimo (in quanto in conformità del contratto) il taglio della legna e la spurga eseguito dal Colapinto per due giorni. La Corte ritenne infine che «toglie di mezzo ogni dubbio la dichiarazione di Lagravinese, il quale sostiene aver abbandonato all’altro correo Savino il Fondo in disputa.

Ciò sarà vero in fatto, ma non lo esenta dal rispondere de’ danni che si reclamano». Su tali basi la Corte rigettò l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale civile di Trani del 14 settembre  1852 e ordinò che la condanna ivi contenuta fosse eseguita solidalmente contro Stefano Lagravinese e Pietro Savino.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022