1847 19 aprile n. 621

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 105, II foglio di udienza dell’anno 1847 (apr.-giu.), fol. 113r-116r.

Fra le questioni sottoposte al giudizio della Corte con atto di appello proposto dai coniugi Pasquale Ardilla e Nicoletta Grimaldi contro il padre Lettore Fra Vincenzo Tommaso Grimaldi rilevano quelle attinenti la presunta incapacità del Padre  Grimaldi di ricevere il legato lasciatogli col testamento e la possibilità di riunire al presente giudizio l’altro di divisione di eredità e di riduzione di legato.

Il primo assunto logico della motivazione della sentenza, ordinatamente suddivisa per ciascuna questione, è rappresentato dalla considerazione che «il Real Rescritto del 13 gennaio 1843 rende capace di monaco professo a ricevere un legato di vitalizio, ma non già di un usufrutto». Osservava però la Corte che in realtà il legato disposto dalla testartrice Nunzia Capriati attenesse un vitalizio e non un usufrutto.

In ordine poi alla pretesa di innestare al giudizio di esecuzione del testamento quello di divisione di eredità, la Corte rinenne che a tale richiesta ostassero gli artt. 1841 e 1842 LL.CC. ai sensi dei quali il giudizio di divisione sarebbe potuto essere  iniziato dall’erede a suo piacere «e sarà in quella sede che il Padre Vincenzo si potrà giovare del giuramento che ora intendeva di deferire alla sorella, onde stabilire se essa andando a marito ricevette dalla madre ducati duecento a titolo di corredo».

La Corte, in parziale accoglimento dei motivi di appello, stabilì che il possesso del fondo restasse ai coniugi appellanti, i quali dall’attuale affitto avrebbero pagato la fondiaria  con l’obbligo di corripondere «il dippiù al Padre Vincenzo Grimaldi  per il legato vitalizio lasciatogli da Nunzia Capriati col testamento del 21 novembre 1844, onde possa costui adempiere i pesi impostigli dalla testatrice».

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022