1860 10 febbraio n. 84
Nel decidere sugli appelli proposti da Vincenzo Gioia, Vincenzo Santarella e Angela Maria Capozza - aventi ad oggetto la presunta divisibilità in parti uguali (o in proporzione del suolo che ciascuno avrebbe occupato per edificare) dell’obbligazione assunta dai compratori con lo strumento del 6 marzo 1851 per il pagamento del prezzo del fondo in controversia verso il venditore - la Corte ritenne preliminarmente richiamare la regola di matrice romanistica secondo cui «un debito è divisibile in parti uguali quando sono più i creditori o i debitori senza solidarietà e senza distinzione della parte dovuta da ciascuno».
Sulla base di tale principio i Giudici di Trani considerarono che, quando il debito è contratto da due persone senza solidarietà e nemmeno distinzione di parti, ognuna di esse è tenuta per la sua porzione e quindi deve reputarsi come se due fossero i debiti, perché due sono i debitori.
Con numerosi richiami al diritto romano ed al codice civile, la Corte accolse gli appelli proposti, determinando la quota del prezzo per ciascun compratore.