Articolo 9 - Prova finale

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto dinanzi ad una commissione costituita da almeno da 3 docenti, tra cui il relatore e 1 componente del personale docente della Difesa, seguita dalla proclamazione dinanzi ad una commissione di laurea composta secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e d’Ateneo vigente.

La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall’art. 32 del RAD partendo dalla media conseguita dal laureando in tutti gli esami di profitto sostenuti; al candidato possono essere attribuiti fino ad un massimo di otto punti (9 solo se si tratta di studenti in corso) in caso di laurea compilativa fino ad un massimo di dieci punti (11 solo se si tratta di studenti in corso) in caso di laurea sperimentale. In entrambi i casi, se il punteggio finale è di 109, in caso di peculiare apprezzamento dell’elaborato finale e della discussone a giudizio unanime della commissione, può essere arrotondato a 110. Per l’attribuzione della lode si parte dalla votazione finale pari almeno a 102,00.

Al momento dell’esame finale, la Commissione dovrà aver già preso atto della carriera accademica del laureando e della sua media.

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pubblicato il 03/07/2020 ultima modifica 28/07/2022