Statuto

 

Art. 1

ISTITUZIONE

E’ istituito presso l’Università degli Studi Aldo Moro, il Centro di Servizi di Ateneo per L’E-LEARNING E LA MULTIMEDIALITA’ d’ora in poi “Centro”.

 

Art. 2

ORGANI

Gli Organi del Centro sono:

1) Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)

2) Il Presidente

3) Il Direttore Tecnico

 

 

Art. 3

FINALITA’ E ATTIVITA’ DEL CENTRO

Le finalità del Centro sono la promozione e lo sviluppo dell’Ateneo nel settore dell’e-learning e della multimedialità con l’utilizzo di tecnologie adeguate, in coerenza con le linee strategiche definite dagli organi di Ateneo.

Per il perseguimento delle sue finalità il Centro attende alle seguenti attività elencate in maniera esemplificativa e non esaustiva, potendosi attivare nuovi servizi in ragione di bisogni emergenti:

a) promozione e sviluppo di percorsi formativi in cui la tradizionale formazione in aula si integra con tecnologie informatiche più innovative;

b) supporto per attività didattiche on-line rivolte agli studenti basate su contenuti on line e sull’interattività docente / studente per la creazione di learning community, dove gli studenti interagiscono tra loro, con i docenti e con l’e-tutor;

c) supporto e collaborazione per attività didattiche on line ad altri centri e strutture di Ateneo;

d) supporto per la realizzazione della modalità e-learning di interventi formativi rivolti al personale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; interventi la cui progettazione e realizzazione resta di esclusiva competenza del Direttore generale, che vi attende nel rispetto della normativa di specifico riferimento e delle prerogative dei Soggetti all’uopo istituzionalmente competenti;

e) promozione e realizzazione della modalità e-learning rivolta a soggetti esterni all’Università quali enti, associazioni, imprese e privati per promuovere e supportare l’apprendimento in relazione a nuovi bisogni sociali e lavorativi, sostenendo lo sviluppo di un'istruzione permanente di qualità, anche mediante la stipula di appositi accordi di collaborazione e/o convenzioni, conto terzi di ricerca e didattica;

f) supporto tecnico e metodologico alle strutture di Ateneo per la progettazione e la valutazione della didattica e-learning, per la realizzazione di appositi materiali didattici e per la gestione degli ambienti di comunicazione;

g) sostegno alle strutture di Ateneo per la realizzazione di prodotti audiovisivi e multimediali a contenuto scientifico e/o formativo e di documentazione relativa ad eventi organizzati dall’Ateneo.

 

 

Art. 4

PRESIDENTE

Il Presidente, è nominato dal Rettore fra i docenti di questa Università, su proposta del Comitato Tecnico-Scientifico; dura in carica tre anni accademici e può essere nominato una sola volta consecutivamente.

Il Presidente individua un sostituto, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell’adozione del provvedimento di nomina, fra i docenti componenti il Comitato Tecnico-Scientifico che può sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità per un periodo massimo di 3 mesi consecutivi

Il Presidente:

 

a) promuove le attività istituzionali del Centro;

b) rappresenta il Centro nei rapporti con gli organi di governo dell’Ateneo;

c) determina le linee di attività del Centro in coerenza con le linee programmatiche definite dal Comitato Tecnico-Scientifico;

d) monitora la qualità dei servizi erogati;

e) è responsabile del Centro e delle attività espletate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

f) convoca e presiede il Comitato Tecnico-Scientifico;

g) redige il budget annuale di pertinenza del Centro.

 

Art. 5

IL DIRETTORE TECNICO

Il Direttore Tecnico del Centro è un’unità di personale dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con adeguata professionalità ed esperienza. Esso è designato dal CTS e nominato con decreto del Direttore Generale. Il Direttore Tecnico è responsabile delle attività tecniche da espletarsi secondo le direttive del Presidente ed il piano programmatico delle attività deliberato dal CTS.

 

Art. 6

IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organismo di indirizzo programmatico e controllo del Centro.

Il Comitato Tecnico-Scientifico:

a) propone la nomina del Presidente;

b) definisce le linee programmatiche e il piano di attività annuale del Centro e ne controlla l’attuazione;

c) approva l’adesione al Centro di personale universitario e di singoli studiosi che ne facciano esplicita richiesta ferma restando la gratuità della partecipazione;

d) approva il budget annuale di pertinenza del centro;

e) definisce i criteri generali per l’utilizzazione delle risorse a disposizione;

f) approva accordi e convenzioni;

g) approva servizi e prestazioni specifici richiesti da utenza interna e soggetti esterni nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e Contabilità e dal Regolamento Generale di Ateneo;

h) delibera il Regolamento di funzionamento del Centro.

 

Il Comitato Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni accademici ed è composto da membri di diritto e membri designati in ragione della specifica competenza nel campo dell'e-learning e della multimedialità.

Sono membri di diritto:

1) Il Presidente;

2) Il Direttore Generale o suo delegato;

 

3) Il Direttore Tecnico;

4) Il Delegato del Rettore alla Didattica;

5) Il Dirigente del Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne;

6) Il Delegato del Rettore per le questioni riguardanti l’apprendimento permanente e le mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione;

7) Il Responsabile Tecnico del Centro Servizi Informatici;

8) Il Responsabile Amministrativo del Centro con funzioni di segretario verbalizzante.

 

Sono membri designati:

1) un componente indicato dal Senato Accademico scelto tra i Rappresentanti degli Studenti in seno allo stesso organo;

2) un componente indicato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole;

3) un componente indicato dal Dipartimento di Informatica tra i docenti ad esso afferenti.

 

Possono partecipare alle sedute del Centro, senza diritto di voto, i Presidenti dei Centri con finalità affini, gli studiosi e il personale universitario di cui all’art. 6 lett. c;

 

Art. 7

RISORSE

Il Centro può disporre di:

a) assegnazione per l’avvio delle attività;

b) assegnazioni straordinarie per progetti di innovazione specifici;

c) contributi di enti e privati;

d) proventi da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;

e) quote di proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento di ateneo;

f) rimborsi da parte di strutture di Ateneo per servizi di utenza interna calcolati in base a tariffe d’uso o per servizi e prestazioni specifici erogati a titolo oneroso come disciplinati dal Regolamento di funzionamento;

g) ogni altro fondo specificatamente destinato alle attività del Centro.

 

Restano esclusi da rimborsi e/o dalla erogazione di corrispettivi i servizi prestati dal Centro per la realizzazione di interventi formativi in modalità e-learning rivolti al personale dell’Università, fermo restando quanto previsto dalla lett. d) dell’art.3 del presente Statuto.

I criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.

Al Centro è assegnato:

− un Direttore Tecnico, scelto tra le unità di personale dell’Area tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, designata dal CTS e nominata dal Direttore Generale;

− un Responsabile Amministrativo nominato dal Direttore Generale;

− personale con adeguate competenze per l’attuazione dei compiti istituzionali

Il Centro dispone di risorse logistiche e strumentali idonee.” 

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pubblicato il 22/09/2016 ultima modifica 09/05/2022