Studenti internazionali: come prepararsi all'iscrizione

In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un altro Paese U.E., è la cittadinanza italiana o quella di un altro Paese U.E. che prevalgono (legge 31 maggio 1995, n.218, art. 19 paragrafo 2).

Gli studenti stranieri comunitari, ovunque residenti, e quelli extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, sono ammessi all’Università senza limitazioni di “contingente”, e non gravano sul limite dei posti disponibili. Essi devono presentare domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, purché abbiano conseguito un titolo di studio valido e superino l’eventuale prova di ammissione, se trattasi di Corso di studi a numero programmato.

Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia sono ammessi entro il limite di posti messi a disposizione, previo superamento della prova di lingua italiana.

Essi devono presentare la domanda di prescrizione sul portale Universitaly https://www.universitaly.it/index.php/dashboard

Nella domanda di prescrizione lo studente deve indicare un solo Corso di studi e l’Università presso la quale intende iscriversi. Nella domanda di preiscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo finale degli studi secondari in originale conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;

b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Afericao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc.). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come “concorsi” per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;

c) la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari nel caso di sistema scolastico locale di 11 anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di 10 anni.  

d) un titolo ufficiale italiano o estero di studi post secondari conseguito in un istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di 11 anni, ovvero di due anni nel caso dei sistema scolastico locale di 10 anni. 

e)certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti.

Relativamente a quanto indicato nei punti a), b), c), d), e) i candidati devono esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati, ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, i documenti dovranno essere muniti del timbro “Apostille”, previsto da tale Convenzione e apposto a cura delle competenti Autorità locali;

f) eventuali certificati di competenza in lingua italiana, rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e Università per Stranieri di Siena, o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l’esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana. Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all’estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni;


Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati e, nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori locali, sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.

In seguito alla validazione della domanda di preiscrizione sul portale Universitaly, lo studente potrà fare richiesta di visto studio alla rappresentanza italiana nel proprio paese, esibendo tutti i titoli di studio in originale che in seguito saranno restituiti  agli interessati per poi essere consegnati all’Università in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, muniti di legalizzazione consolare – salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali – e di “dichiarazione di valore in loco”, inoltrando all’Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.

Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, i candidati devono presentarsi alla Questura della città in cui intendono stabilire la propria dimora, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio/Università.

 
Gli studenti stranieri, successivamente all’immatricolazione ad un Corso universitario devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno 30 giorni prima della scadenza.

I candidati si presentano alle prove d’esame presso l’Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.

Azioni sul documento

published on 23/07/2018 ultima modifica 09/05/2022