ABBREVIAZIONE DI CORSO

La domanda di abbreviazione  di corso può essere presentata nel caso in cui un titolo accademico estero non sia riconosciuto integralmente dall'Università italiana o nel caso in cui lo studente abbia frequentato un corso di studio all’estero senza ottenere il titolo accademico finale.

Ti ricordiamo che

  • la domanda viene valutata dal Consiglio di corso studio competente. Il Consiglio di corso di studio decide eventuali riconoscimenti e, conseguentemente, la collocazione in un anno di iscrizione successivo al primo. Non è possibile rinunciare ai crediti riconosciuti nella delibera del Consiglio di corso di studio;
  • la domanda va presentata al momento dell’immatricolazione o in seguito compilando l’apposito modulo fornito dalle segreterie studenti di riconoscimento crediti;
  • la domanda va presentata alla Segreteria Studenti competente per il corso di studio a cui sei immatricolato.
  • la domanda una volta presentata alla Segreteria Studenti non potrà più essere ritirata indipendentemente dall’esito della delibera di riconoscimento;
  • il riconoscimento di crediti può avere effetto su tutte le valutazioni di merito richieste per l’accesso ai benefici di diritto allo studio;
  • in esito alla richiesta di riconoscimento di crediti potrà essere modificato l’importo delle contribuzioni studentesche calcolate per l’anno accademico di riferimento; devono infatti essere soddisfatti i requisiti previsti dal Regolamento delle contribuzioni studentesche e descritti sul Portale d’Ateneo alla pagina Tasse.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
  •  (se chiedi il riconoscimento di un titolo di primo ciclo o di ciclo unico) il titolo estero finale originale degli studi secondari deve essere tradotto in italiano o inglese (traduzione giurata) e legalizzato dall’Ambasciata italiana competente, corredato da dichiarazione di valore. In alternativa alla legalizzazione e/o alla Dichiarazione di valore, l'Università degli Studi di Bari accetta rispettivamente l'attestato di Verifica e l'attestato di Comparabilità rilasciati dal Cimea; 
  • (se chiedi il riconoscimento di un titolo di secondo ciclo) i  titoli accademici esteri originali di primo e di secondo ciclo, devono essere tradotti in italiano o inglese (traduzione giurata) e legalizzati dall’Ambasciata italiana competente, corredati da dichiarazione di valore. In alternativa alla legalizzazione e/o alla Dichiarazione di valore, l'Università degli Studi di Bari accetta rispettivamente l'attestato di Verifica e l'attestato di Comparabilità rilasciati dal Cimea;
  • i programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per il conseguimento del titolo accademico estero, con traduzione in italiano o inglese. (Non è richiesta una traduzione ufficiale per questo documento, è sufficiente anche una traduzione effettuata direttamente dal richiedente). I programmi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell’istituzione di provenienza a conferma della loro autenticità e corrispondenza alle attività sostenute dallo studente; tale dichiarazione deve indicare il numero delle pagine e deve essere unita al plico dei programmi, timbrata, firmata e legalizzata. In alternativa, tutte le pagine devono essere timbrate, firmate e legalizzate.
  • il certificato rilasciato dalla competente autorità accademica attestante gli esami superati con i voti e le ore e/o crediti, con traduzione giurata (italiano/inglese) e legalizzato dall’Ambasciata italiana competente, per ogni titolo accademico  o in alternativa Diploma Supplement munito di legalizzazione consolare.

 

Azioni sul documento

published on 15/09/2020 ultima modifica 28/02/2023