Norme generali

È vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti di istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto, e a diversi Corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola (art. 142 del TU approvato con RD 31/08/1933, n. 1592, circ. del MURST del 16/01/1996, prot. n. 205).

Non è consentita la contemporanea frequenza ai Corsi delle Scuole di Specializzazione e a quelli per il conseguimento del Dottorato di ricerca (art. 8 comma 1 e 2, della legge 30/11/1989, n. 398).

È ammessa la contemporanea iscrizione ad un Corso di Perfezionamento ed una Scuola di Specializzazione (Delibera del S.A.del 17/01/1995).

Agli iscritti alle Scuole di Specializzazione (con esclusione di quelli dell’area medica e di quelle scuole a regime giuridico speciale  ) che siano ammessi a frequentare un Corso di dottorato di ricerca  si applica la sospensione del Corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del Corso di dottorato (art. 8, comma 1, L. 30/11/1989, n. 398) .

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo (art. 6, comma 2, L. 30/11/1989, n. 398).

Lo specializzando può interrompere la formazione specialistica intrapresa, ma volendo iscriversi ad altra Scuola di Specializzazione, ove sia risultato idoneo e fruitore di borsa, dovrà restituire all’Ateneo la borsa di studio già percepita, in relazione a quanto disposto dal succitato art. 6.

Con sentenza n. 219 del maggio 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34, comma 4 e 5, del decreto n. 368/99 che prevedeva il divieto a chi era già in possesso di altra specializzazione medica o diploma di formazione in Medicina generale, di accedere ad una seconda specializzazione.

L’art. 5, comma 1, del DLvo n. 257/91 e l’art. 40, comma 1 del DLvo n. 368/99 prevedono per i medici specializzandi, l’incom-patibilità allo svolgimento di qualsiasi attività, escluso quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 40 del DLvo n. 368/99.

La legge finanziaria 2002, ferma restando la incompatibilità di cui sopra, ha introdotto nuove disposizioni circa la possibilità per i medici in formazione specialistica, di svolgere, a certe condizioni, alcune attività.

In particolare, il comma 11 dell’art. 19 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) stabilisce che i laureati in Medicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai Corsi di Specializzazione, possono sostituire a tempo determinato medici di Medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Naturalmente si ritiene opportuno confermare che le attività consentite dalla precitata norma possono essere espletate compatibilmente con gli obblighi propri della formazione specialistica e nei termini e modi previsti.

Tali attività, inoltre, che sono estranee all’attività propria dello specializzando, sono escluse dal beneficio della copertura assicurativa prevista dall’art. 4, comma 4 del DLvo n. 257/91.

L’art. 5 della legge 257/91 prevede che il periodo di formazione può essere sospeso, tra l’altro, anche per maternità, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Si ritiene, pertanto, che sia applicabile, in via analogica, quanto disposto dall’art. 4 della legge n. 1204/71 e successive modificazioni .

Nei concorsi di accesso al profilo professionale medico il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera  come servizio prestato  nel livello  iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata  del corso  di studi

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published on 13/09/2013 ultima modifica 09/05/2022