Regolamento prova finale (Lauree Magistrali) dall'a.a. 2008/09 in vigore dalla seduta di laurea Luglio 2016

Prova finale e conseguimento del titolo

  1. Il titolo di laurea è conferito previo superamento di una prova finale, consistente nella presentazione e discussione di un elaborato davanti alla Commissione giudicatrice nominata dal Direttore di Dipartimento e composta da almeno sette membri, secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico di Ateneo.
  2. È condizione per l'ammissione alla prova finale l'avvenuta verifica da parte dei competenti uffici della corrispondenza tra l'ultimo piano di studi approvato e i crediti effettivamente conseguiti nella misura dovuta.
  3. Le prove finali dei corsi di laurea relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo all'anno accademico di iscrizione. Le sessioni ordinarie di laurea sono tre e sono distribuite nei seguenti periodi: I sessione da maggio a luglio; II sessione da Ottobre a dicembre: III sessione da febbraio ad Aprile. Ogni sessione può contenere più di un appello.
  4. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto da discutere in seduta pubblica di fronte alla Commissione di laurea. L'argomento dell'elaborato di laurea è scelto nell'ambito di uno degli insegnamenti attivati, d'intesa con il docente responsabile dell'insegnamento di cui si tratta che sovrintende alla preparazione dell'elaborato e relaziona in Commissione d' esame. La prova finale deve rispondere a caratteristiche quantitative e qualitative fondate su una ricca conoscenza teorica suscettibile di sviluppi pratici, tenendo conto dunque del mercato lavorativo di sbocco “tipico” del settore formativo di cui si tratta. La prova finale può svolgersi in una delle lingue straniere previste dal piano di studi. Parimenti in lingua straniera può essere redatto l'elaborato finale.
  5. Il Consiglio di facoltà ovvero il consiglio di corso di studio (ove esistente) assicura che l'attribuzione e la responsabilità delle tesi siano ripartite equamente fra i docenti, per i quali l'assegnazione delle tesi costituisce un dovere istituzionale, e che ad ogni studente possa essere assegnata preferibilmente una tesi in una disciplina da lui indicata, provvedendo eventualmente all'assegnazione nell'ambito di discipline affini o richieste dal candidato in via subordinata. Il rispetto dei termini e modalità di attribuzione della tesi è affidato al controllo diretto ed esclusivo del docente.
  6. La Commissione valuta il profitto individuale del candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione della Commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di sessantasei centodecimi. La Commissione in caso di votazione massima (centodieci centodecimi) può concedere la lode, su decisione unanime.
  7. La valutazione della prova finale avviene sommando:
  • la media aritmetica dei voti di profitto, espressa in centodecimi, dopo aver eliminato il voto più basso;
  • due/centodecimi spettante a coloro che terminino gli studi nel biennio;
  • un/centodecimo spettante a coloro che terminino gli studi entro il primo anno fuori corso;
  • punti 0,33 per ogni esame con lode;
  • un/centodecimo a studenti che abbiano svolto un semestre all’estero e che abbiano sostenuto positivamente un esame nell’ambito del programma Erasmus;
  • il punteggio attribuito dalla Commissione all'elaborato finale ed alla relativa discussione, entro il limite massimo di sei/centodecimi.

   8. Alla Commissione di laurea è fatto divieto di attribuire punti aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal comma precedente.
   9. La Commissione di laurea può attribuire la lode solo se, raggiunto il punteggio di 110 su110, dal curriculum del laureando risultino almeno un esame valutato con lode; ovvero nel caso in cui dalla somma effettuata con le modalità di cui al precedente comma 7 risulti un valore aritmetico maggiore di 110 su 110.
  10. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.
  11. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.
  12. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori del Dipartimento diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti didattici.

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published on 08/06/2016 ultima modifica 15/12/2023