Riconoscimento accademico

Le Università hanno competenza per il riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero e riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri, per le seguenti finalità:

  • accesso all'istruzione superiore;
  • proseguimento degli studi universitari;
  • conseguimento dei titoli universitari italiani.

Le Università esercitano tale competenza nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia (Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata In Italia con Legge n. 148/2002).

Chi vuole iscriversi all'Università, non deve presentare una particolare domanda di riconoscimento: il suo titolo di studio universitario sarà valutato in fase di ammissione al corso scelto. Il riconoscimento di eventuali esami sostenuti all'estero potrà essere richiesto in fase di immatricolazione.

Il riconoscimento accademico totale di un titolo di studio estero è finalizzato al rilascio di un titolo universitario italiano attribuendone lo stesso valore legale. Questa procedura un tempo era identificata di equipollenza, ma nella Legge 148/2002 questo termine non è più utilizzato. Essa consiste in un riconoscimento analitico di un titolo di studio conseguito all’estero, i cui contenuti devono corrispondere in modo dettagliato e completo al titolo di studio italiano per il quale viene chiesta l’equivalenza.

Per poter chiedere il riconoscimento accademico totale devi essere in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero:

  • rilasciato da un'università o da un'altra istituzione di livello universitario  appartenente al sistema di istruzione ufficiale del Paese di riferimento;
  • conclusivo del primo o del secondo ciclo (Bachelor o Master) che consente l'ammissione agli studi del ciclo successivo nel sistema di riferimento.

Devi inoltre:

  • trovare nell’offerta formativa dell’Università degli Studi di  Bari, nell’anno accademico in cui presenti la domanda di riconoscimento, un titolo di studio che corrisponda per natura, livello e contenuti al titolo che possiedi e per il quale chiedi il riconoscimento. Il riconoscimento non può essere chiesto per corsi di studio non ancora attivati fino all’ultimo anno di corso;
  • possedere una conoscenza della lingua in cui è erogato il corso di studio all’Università degli Studi di Bari (italiano o inglese) almeno di livello B2.

Attenzione:

  • il controllo degli uffici si estende anche al titolo di studio immediatamente precedente a quello per cui chiedi il riconoscimento: il diploma di scuola secondaria se chiedi il riconoscimento per una Laurea o Laurea Magistrale a ciclo unico; la Laurea se chiedi il riconoscimento per una Laurea Magistrale;
  • per i corsi di studio a numero programmato nazionale, devi contattare la Segreteria Studenti per avere informazioni, prima di presentare la domanda di riconoscimento.

 

Come viene valutata la domanda

Il Consiglio di Corso di Studio è l’organo competente in materia di riconoscimento dei titoli di studio esteri.

In presenza di Accordi bilaterali che stabiliscono l'equipollenza tra titoli (es. Italia/Austria), effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, il Consiglio delibera l'equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano corrispondente.

In assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi con:

  • il riconoscimento accademico totale del titolo (ex equipollenza) e rilascio del titolo italiano corrispondente;
  • il diniego del riconoscimento, se vengono riscontrate lacune. In questo caso puoi valutare di immatricolarti al corso di studio secondo le regolari procedure (superando quindi le selezioni per l’ammissione previste) e presentare la domanda di abbreviazione di corso ;
  • il riconoscimento non accademico (ex equivalenza), finalizzato all'ottenimento di un giudizio che accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano idoneo ai fini della partecipazione ai bandi emanati dal nostro Ateneo.

    Il riconoscimento finalizzato (equivalenza)  dei titoli di studio esteri è contenuto in un provvedimento (rilasciato solo per il motivo indicato e valido solo se utilizzato a quel fine, per cui deve essere nuovamente richiesta e il provvedimento nuovamente riemesso, ogni volta che si ripresenti il motivo d’interesse ).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

pubblicato il 24/10/2024 ultima modifica 29/10/2024

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