Opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione precompilata

Entro il 28 febbraio di ciacun anno le università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, le spese sostenute  per la frequenza di corsi di istruzione universitaria per ciascuno studente (art. 1 del Decreto del MEF del 13 gennaio 2016 - Provvedimento n. 27065 del 19 febbraio 2016 dell'Agenzia delle entrate).

Dal 2 gennaio al 28 febbraio di ciascun anno lo studente può esercitare la propria opposizione all'Agenzia delle entrate ad utilizzare i dati relativi alle spese universitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi ricevuti nell'anno precedente, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Se lo studente è un familiare a carico i dati relativi alle spese universitarie e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non sono visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nella dichiarazione precompilata né nell'elenco delle informazioni attinenti la dichiarazione stessa.

Lo studente esercita l'opposizione utilizzando il modello reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

Per comunicare l'opposizione lo studente deve trasmettere il modello all'Agenzia delle entrate debitamente sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all'indirizzo oppure inviando un fax al numero 0650762273.


Altre eventuali spese sostenute dagli studenti non vanno comunicate, come, ad esempio, le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi che non prevedono il rilascio di un titolo di studio, le spese per la partecipazione a tirocini formativi attivi e le tasse di mora e per il rilascio di certificati.

Non saranno inoltre oggetto di comunicazione le spese sostenute per conto dello studente da parte di enti, società, imprese o comunque da soggetti diversi dai propri familiari. Ciò in quanto tali somme, ancorchè versate  per la frequenza di corsi universitari, non possono costituire oneri detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera e) del Tuir.

Con l'esercizio dell'opposizione si ottiene di fatto la cancellazione di tali informazioni, impedendone, di conseguenza, l'elaborazione ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata e la loro conoscibilità da parte dei soggetti cui lo studente è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore). Come precisato nello stesso modello, la cancellazione non impedisce l'utilizzo dei singoli documenti fiscali ai fini delle agevolazioni previste per legge all'atto della dichiarazione dei redditi.

pubblicato il 29/02/2016 ultima modifica 21/11/2024

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