Regolamento Cultore della Materia approvato dal Senato Accademico in data 3 marzo 2014

Art. 1
La qualifica del cultore della materia può essere attribuita ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell’Università che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.
Requisito essenziale è il possesso, da almeno 3 anni, di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
I) Dottore di ricerca o Specializzato;
II) Titolare di borsa di studio almeno biennale;
III) Laureato inquadrato nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università;
IV) Ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell’Ente di appartenenza;
V) Assegnista di ricerca;
VI) Altro titolo scientifico, didattico o professionale predeterminato dal Consiglio di
Dipartimento in relazione ad uno specifico ambito disciplinare.
Possono essere proposti alla nomina di cultori della materia i dottorandi e gli specializzandi che siano stati ammessi almeno al secondo anno.
I Consigli di Dipartimento, in base alle proprie esigenze didattico-scientifiche individuano, con propria delibera, ulteriori requisiti necessari a determinare il possesso di documentata attività scientifica.
Il titolo di studio e gli altri titoli di cui si richiede il possesso devono essere congruenti con l’insegnamento per il quale viene richiesta l’attribuzione di tale qualifica.
 
Art. 2
La qualifica di cultore della materia ai fini della composizione delle Commissioni d’esame è proposta dal docente titolare dell’insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell’interessato, al Consiglio di Dipartimento di riferimento, che delibera in proposito, acquisito il parere del Consiglio di Corso di Studio o, dove costituiti, del Consiglio di classe/interclasse.
La proposta dovrà essere corredata da un curriculum sull’esperienza e sulle competenze acquisite dall’interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale. Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l’insorgere di tale situazione al Direttore di Dipartimento per i provvedimenti consequenziali.

Contestualmente alla comunicazione della nomina, al cultore della materia viene consegnata una copia del codice di comportamento in vigore presso l’Università conferente per accettazione; codice che il cultore si obbliga a rispettare nell’esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.
L’elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Dipartimento.
 
Art.3
La qualifica di cultore della materia ha validità triennale ed è rinnovabile secondo le modalità indicate all’art.2 del presente Regolamento, dopo l’ulteriore verifica di una apprezzabile continuità di studio, di ricerca e di didattica documentata.
 
Art.4
Il cultore della materia può far parte delle commissioni d'esame per gli insegnamenti per i quali è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all’art. 30, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo. La partecipazione alle commissioni d’esame non dà diritto a compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di “cultore della materia presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” soltanto per la durata di cui all’articolo precedente e con l’indicazione dell’insegnamento.
 
Art. 5
Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.
 
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutivo.

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published on 19/03/2015 ultima modifica 05/12/2023