Regolamento per lo svolgimento del tirocinio curriculare previsto dal piano di studi del Corso “Consulente del lavoro e operatore di impresa”

1. Il piano di studi del corso di laurea Consulente del lavoro e operatore di impresa (L-14) istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza prevede lo svolgimento di un tirocinio curriculare obbligatorio corrispondente a 3 CFU, nel terzo anno di corso.

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di svolgimento del tirocinio, nonché l’eventuale redazione dell’elaborato finale di tesi in collegamento con l’attività di tirocinio.

2. Il tirocinio può essere svolto presso studi professionali, aziende e enti, con i quali il Dipartimento o l’Ateneo abbiano sottoscritto convenzioni, ovvero su richiesta dello studente interessato. In ogni caso, il progetto formativo deve essere coerente con i profili formativi del corso di studi.

3. E’ imputato ai 3 CFU per attività di tirocinio previsti dal piano di studi il tirocinio professionale anticipato svolto presso studi di consulenti del lavoro, ai sensi degli accordi attuativi della Convenzione quadro tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, stipulata ai sensi dell’art. 9, c. 6, D.L. 24.1.2012, n. 1, convertito in L. 24.3.2012 n. 2.

4. A fini della valutazione dei soggetti ammissibili come enti ospitanti, è istituita la Commissione di Tirocinio, composta dal Coordinatore di interclasse o suo delegato, dal delegato ai tirocini del Dipartimento, dal referente per i rapporti con gli ordini dei consulenti del lavoro, dal delegato all’orientamento e tutorato, dal responsabile della UO didattica e servizi agli studenti, da un rappresentante degli studenti. La Commissione si riunisce almeno due volte l’anno con il compito di valutare le candidature di enti pubblici o privati (presentate dall’ente, da docenti o dallo studente interessato), nonché di verificare la coerenza del progetto formativo con gli obiettivi del corso.

La Commissione definisce semestralmente le posizioni disponibili, al fine di collocare gli studenti che abbiano presentato domanda per il tirocinio curriculare.

 

5. L’attività di tirocinio può essere svolta dagli studenti del Corso di Laurea, regolarmente iscritti al terzo anno di corso, a condizione che abbiano superato gli esami di diritto privato e diritto costituzionale e acquisito almeno 90 CFU del percorso di formazione.

 

6. La domanda di ammissione allo svolgimento dell’attività di Tirocinio formativo deve essere presentata dallo studente su apposito modulo alla UO Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento. Gli studenti, regolarmente iscritti al terzo anno, possono presentare la domanda di ammissione a partire dal mese di ottobre del terzo anno di corso, allegando un’autocertificazione attestante gli esami superati ed il numero dei CFU acquisiti. Gli studenti interessati a coniugare lo svolgimento del tirocinio curriculare con il tirocinio anticipato presso lo studio di Consulenti del lavoro, devono indicare, nell’apposita domanda, l’Ordine dei Consulenti territorialmente competente presso il quale intendono svolgere il tirocinio, tra quelli firmatari delle convenzioni attuative stipulate dal Dipartimento di Giurisprudenza (Bari, BAT, Matera, Brindisi). In tal caso, l’assegnazione dello studio professionale avviene d’intesa con l’Ordine dei Consulenti, in adesione alle richieste di praticanti, provenienti dagli Ordini convenzionati e previo colloquio con il professionista titolare dello studio di consulente.

L’assegnazione ad altro ente o azienda o studio professionale presso cui svolgere il tirocinio, al di fuori dello svolgimento di tirocinio professionale anticipato, avviene su richiesta dello studente, in riferimento ai soggetti ospitanti disponibili per il semestre di riferimento, previo colloquio con il rappresentante del soggetto ospitante.

Per gli studenti che richiedono di svolgere la tesi collegata all’attività di tirocinio ai sensi dell’art 10, alla domanda di tirocinio deve essere allegato il modulo di assegnazione tesi in cui sia indicato il tema del progetto di lavoro, sottoscritto dal docente del corso e dal tutor indicato dall’ente ospitante.

 

7. Il tirocinio da 3 CFU corrisponde, in media, a 75 ore da svolgersi, in accordo con il soggetto ospitante, entro un periodo massimo di 2 mesi. Al termine del tirocinio lo studente è tenuto a produrre una relazione sull’attività svolta e a consegnare la scheda di valutazione redatta e sottoscritta dal tutor dell’ente ospitante.

 

8. L’acquisizione effettiva dei CFU avviene con delibera della Giunta di interclasse, al termine del periodo di tirocinio, sulla base della documentazione presentata dallo studente (relazione sull’attività svolta e scheda di valutazione del soggetto ospitante).

 

9. Qualora la durata del tirocinio, su richiesta motivata dell’ente o azienda, ecceda la durata prevista per la copertura dei 3 CFU curriculari, potranno essere riconosciuti CFU, su istanza dello studente, come attività a scelta libera, per un massimo di ulteriori 6 CFU. E’ escluso comunque dal riconoscimento di CFU come attività a scelta libera il periodo di tirocinio di maggiore durata svolto come anticipo del tirocinio professionale.

 

10. Ai sensi del regolamento di laurea del Corso in Consulente del lavoro e operatore di impresa, qualora lo studente scelga di svolgere la tesi in collegamento con l’attività di tirocinio curriculare, l’argomento è definito da un professore ufficiale del Corso, o da un ricercatore che abbia ricevuto delega dal professore ufficiale, d’intesa con il tutor dell’ente presso cui lo studente svolge il tirocinio. L’argomento è indicato direttamente nel progetto formativo sottoscritto dall’ente. Può essere altresì individuato, successivamente all’attivazione del tirocinio, comunque almeno 3 mesi prima del termine per la consegna dell’elaborato in segreteria studenti, mediante compilazione dell’apposito modulo di assegnazione tesi, corredato da idonea documentazione proveniente dal tutor esterno, individuato nel progetto formativo.



Il regolamento per lo svolgimento del tirocinio curricolare è integrato come segue:
"Su istanza dello studente, l¹attività lavorativa svolta può essere considerata equivalente all¹attività di tirocinio e utile ai fini del conseguimento dei relativi CFU previsti dal piano di studi. La Giunta di Interclasse è competente ad approvare l¹istanza presentata dallo studente, valutandone la coerenza con il percorso formativo".


(Delibera del Consiglio di Interclasse del 14 maggio 2020)


Regolamento del tirocinio curriculare del Corso “Consulente del lavoro e operatore di impresa”.pdf

 

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pubblicato il 27/02/2019 ultima modifica 02/02/2023