Regolamento per lo svolgimento dei tirocini e per il riconoscimento di CFU come attività a scelta libera

1. Riconoscimento di attività di tirocinio come attività a scelta dello studente
Il Dipartimento di Giurisprudenza, per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, consente agli studenti di svolgere attività di tirocinio con enti pubblici o privati, associazioni di categoria, aziende, operanti a livello nazionale e internazionale.
Nell’ambito dei Corsi di laurea in Giurisprudenza (LMG/01), istituiti presso il Dipartimento di Giurisprudenza, lo studente può maturare crediti formativi come attività a scelta libera con lo svolgimento di tirocini curriculari presso enti o imprese, anche in programma di mobilità Erasmus Traineeship.
Le attività di tirocinio devono essere coerenti con il percorso formativo dello studente.
Il tirocinio non può essere svolto in una struttura il cui rappresentante legale o il dirigente responsabile abbia legami di parentela o affinità entro il secondo grado con lo studente.


2. Convenzioni di tirocinio attivate dal Dipartimento
Il Dipartimento stipula con enti o imprese Convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza.
Il Dipartimento pubblica sul sito web istituzionale appositi avvisi di selezione per le posizioni disponibili; la selezione delle domande pervenute si realizza, sulla base di criteri oggettivi pubblicati e previamente concordati con il soggetto ospitante in coerenza con il contenuto delle attività da svolgere presso l’ente/impresa, ad opera della Commissione di Tirocinio, composta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato, dal Coordinatore di Interclasse, dal responsabile della U.O. Didattica e servizi agli studenti ed, eventualmente, dal referente dell’ente ospitante.
Gli studenti ammessi al tirocinio devono concordare con il tutor dell’ente il contenuto del progetto formativo.
Il Dipartimento si può inoltre avvalere delle Convenzioni stipulate dall’Ateneo.


3. Tirocini proposti dagli studenti
Il tirocinio può essere altresì svolto presso enti o imprese proposti autonomamente dallo studente. La richiesta di stipula della Convenzione è indirizzata al Direttore del Dipartimento ed è subordinata al parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Alla proposta di Convenzione deve essere allegato il progetto formativo individuale, che ne costituisce parte integrante ed è oggetto di previa istruttoria della Giunta di interclasse, ai sensi dell’art. 5.


4. Tirocini in mobilità estera
Le modalità di accesso a tirocini svolti nell’ambito di programmi di mobilità estera sono regolate dai relativi bandi.


5. Progetto formativo
Il progetto formativo deve includere: la descrizione delle attività di tirocinio da svolgere presso la struttura e l’impegno orario richiesto allo studente, l’obbligo, per l’ente, di redigere una scheda di valutazione dell’attività svolta dallo studente nonché di trasmettere al Dipartimento la documentazione relativa alla presenza dello studente presso l’ente.
La Giunta di Interclasse approva il progetto formativo individuale, anche ai fini dell’acquisizione dei CFU, tenendo conto della coerenza delle attività da svolgere nell’ambito del tirocinio con gli obiettivi formativi del corso di studi.


6. Acquisizione di CFU
Lo studente può maturare da 3 a 9 CFU per attività a scelta libera con lo svolgimento di tirocini curricolari presso enti o imprese, in relazione all’impegno dello studente e alla durata del tirocinio. La durata del tirocinio, di norma, varia da un minimo di 72 ore a un massimo 216 ore, da sviluppare entro un arco temporale, di norma, di 6 mesi.
Per i tirocini svolti nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Traineeship sono attribuiti 9 CFU per
attività a scelta libera.
Il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente tra le attività a scelta libera, effettuato al rientro dalla Giunta di Interclasse, è subordinato alla presentazione della relazione sull’attività svolta dallo studente, inclusiva della scheda di valutazione e della documentazione redatta dal soggetto ospitante, in base alla convenzione.


7. Tirocinio anticipato per l’esercizio della professione
Le attività di tirocinio anticipato per l’esercizio della professione, riconosciute dagli ordini professionali e regolamentate mediante convenzioni stipulate dal Dipartimento, non comportano l’acquisizione di crediti formativi.


(Consiglio di Interclasse del 31 marzo 2021)

 

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pubblicato il 22/04/2021 ultima modifica 22/04/2021