Comitato dei Garanti.

Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio nell'esercizio dell'attività assistenziale, il Direttore Generale previo parere conforme, da esprimere entro ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito Comitato costituito da tre garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio, puo' sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attivita' assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si intende espresso in senso conforme (Art. 5, c. 14 del Decreto Legislativo n° 517 del 21.12.1999)