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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO IN MATERIA DI “MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E LORO ATTRIBUZIONI”

D.R. 3331 del 11 ottobre 2018

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è definito come una "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.- art. 2 - c. 1 - lett. i)).

Le attribuzioni del R.L.S. sono illustrate all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il R.L.S. è consultato in ordine a tutte le fasi di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ed il suo ruolo è quello di intermediario fra le istanze del lavoratore e le esigenze di organizzazione e gestione della sicurezza da parte del datore di lavoro.

Il R.L.S. riceve, in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e, in particolare, in relazione all'ambiente lavorativo rappresentato.




 

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I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nella nostra Università

Il Datore di lavoro e i Dirigenti ai fini della sicurezza

 

Il Datore di lavoro.

Nell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" il Datore di lavoro, ai sensi del  D.Lgs.81/2008 e s.m.i., è il Magnifico Rettore.

 

I Dirigenti.

Il Dirigente è "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 2 - c. 1 - lettera d).

Nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono considerati Dirigenti ai fini della sicurezza, in quanto soggetti di vertice delle strutture: 

il Direttore Generale per il Rettorato e la Direzione Generale, i Direttori delle Direzioni Amministrative, i Direttori dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerca, i Delegati delle sedi decentrate, i Responsabili dei Centri di servizi, delle Aziende Agricole e Zootecniche, dei Sistemi (Biblioteche e Musei) e di tutte le altre strutture indicate dallo Statuto di questa Università, dotate di poteri di spesa e di gestione.

 

Obblighi.

 

Il Datore di lavoro è destinatario, in via esclusiva e non delegabile, degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.- art. 17

- la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28;
- la designazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.
 
    
Il Datore di lavoro è inoltre destinatario, insieme ai Dirigenti, degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 18.
  
Il Datore di lavoro e i Dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Datore di lavoro e dei Dirigenti (D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - c. 3-bis).