Linee guida per la richiesta di visto d’ingresso per motivi di ricerca
Il visto d'ingresso è l'autorizzazione concessa ai cittadini stranieri non comunitari (appartenenti a Paesi al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio Schengen) per l’accesso, transito o soggiorno in Italia.
L’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per ricerca scientifica sono consentiti ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che nel paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il ricercatore può fare ingresso e soggiornare sul territorio nazionale per periodi superiori ai 3 mesi, al di fuori delle quote stabilite annualmente con il decreto flussi.
Il visto viene rilasciato dalle Ambasciate e Consolati Italiani nel territorio di residenza del cittadino straniero. L’elenco delle Ambasciate e Consolati italiani è visionabile al link: www.esteri.it/it/ministero/struttura/laretediplomatica/.
In caso di soggiorni di durata superiore a tre mesi, e comunque qualora siano in possesso di visto di tipo D, i cittadini stranieri non comunitari devono richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso in Italia.
Normativa di riferimento:
La Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 del Consiglio dell’Unione Europea ha definito le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati Membri dell'Unione, per una durata superiore a tre mesi, al fine di svolgere un progetto di ricerca e/o partecipare ad un programma di ricerca nell'ambito di una "Convenzione di Accoglienza" con un Ente di ricerca europeo. L’obiettivo principale è quello di facilitare l’iter burocratico relativo al rilascio del visto d’ingresso per ricercatori di paesi terzi.
Tale procedura consente infatti di abbreviare i tempi di rilascio del nulla osta, del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per ricerca scientifica ai ricercatori cittadini di paesi terzi.
A seguito della Direttiva Europea in Italia viene emanato il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17, che prevede che l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote “omissis” sia consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il Decreto stabilisce che l’Ente di ricerca/ospitante è tenuto a stipulare una convenzione di accoglienza con il ricercatore. In essa sono stabiliti il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dall'Ente ospitante e l’impegno da parte del ricercatore a realizzare il progetto di ricerca.
Con la circolare del 25 giugno 2009 “Istanze di nulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 27 ter D. Lgs. n. 286/98” il Ministero dell’Interno ha attivato dal 1° luglio 2009 la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative all’ingresso di ricercatori da paesi terzi per ricerca scientifica.
Procedura
Nel caso in cui un ricercatore extra-UE risulti vincitore di una procedura selettiva pubblica è necessario sottoscrivere una convenzione di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17, nella quale sono definiti il rapporto giuridico, le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dalla Struttura di ricerca e l’impegno da parte del ricercatore a realizzare il progetto di ricerca.
In particolare, la convenzione di accoglienza deve prevedere che:
- le risorse mensili a disposizione del ricercatore siano pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale (le risorse mensili possono provenire non solo dalla struttura di ricerca, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile);
- le spese di viaggio di ritorno del ricercatore nel paese di provenienza siano a carico della struttura di ricerca (comma 3 dell’art. 27-ter del D.Lgs. 286/1998);
- la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed eventualmente anche per i familiari, ovvero la loro iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
I Direttori di Dipartimento sono autorizzati a sottoscrivere la Convenzione di Accoglienza conforme al modello di Convenzione predisposto dal MUR (delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2023).
In seguito alla sottoscrizione, il Dipartimento inoltrerà la richiesta telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.
Lo Sportello unico per l’immigrazione, ottenuto il parere favorevole della Questura di competenza e verificata la completezza della documentazione, rilascia il nulla osta, che sarà trasmesso anche telematicamente alle rappresentanze consolari indicate nel modulo FR, e dove il ricercatore potrà recarsi per il ritiro, entro sei mesi dalla data del rilascio, e presenta la richiesta di visto di ingresso.