1853 24 agosto n. 562
Nella causa di appello promossa dal marchese di Lizzano Nicola Chiurlia e da suo figlio Pasquale Chiurlia contro i coniugi Carlotta Chiurlia e Luigi Carducci e altri, le questioni sulle quali la Corte fu chiamata a pronunciarsi attenevano in via principale la presunta inammissibilità dell’appello proposto dall’aggiudicatario inadempiente Pasquale Chiurlia e dal debitore espropriato Nicola Chiurlia avverso due sentenze emesse il 30 marzo 1853 dal Tribunale di Lecce; in subordine sulla presunta carenza di interesse del debitore di opporre la procedura di rivendita in danno, «tostochè rimane ferma contro l’aggiudicatario inadempiente».
La Corte, dopo aver riconosciuto inammissibile l’appello proposto dal marchesino Pasquale Chiurlia, considerò – con riferimento all’appello proposto dal padre - che nel giudizio di rivendita in danno, l’interesse esclusivo è dell’aggiudicatario inadempiente e dei creditori e «nel soggetto caso vi ha dappiù che l’aggiudicazione in danno è rimasta ferma contro l’aggiudicatario inadempiente, conseguentemente niun interesse il debitore ha; epperò che lo appello di lui rendesi inattaccabile».
Sulla base di tali considerazioni la Corte rigettò nel merito l’appello proposto dal marchese Nicola Chiurlia, dichiarato ammissibile per rito.