1853 26 agosto n. 566

A.S.BA. – Sez. Trani, Gran corte civile, vol. 130, II foglio di udienza dell’anno 1853 (lug.-sett.), fol. 563r-566r.

Nella causa di appello promossa da Vincenzo e Benedetto Proce contro Angela Lisi e Vincenzo Vacca, La Corte di Trani fu chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di esentare l’amministratore giudiziario dall’obbligo di rendiconto.

La questione fu risolta attraverso il richiamo ad una imprecisata «massima generale» secondo cui «tutti coloro che amministrano i beni d’altrui fatto qualunque titolo, sono obbligati di rendere il conto della loro amministrazione».

Sulla base di tali considerazioni la Corte ritenne dovuto il rendiconto da parte dell’amministratore giudiziario e pertanto rigettò l’appello proposto ed ordinò che la sentenza del Tribunale civile di Trani del 28 aprile 1853 fosse eseguita.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022