1847 23 aprile n. 659

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 105, II foglio di udienza dell’anno 1847 (apr.-giu.), fol. 201r-206v.

L’appello  proposto dal negoziante tarantino Michele Cacace contro Francesco Schiavone, Pietro Rochira e Elena dell’Antoglietta, aveva ad oggetto il seguente quesito: «Qualora l’aggiudicazione del frutto di olio, sia seguito sotto la condizione che l’aggiudicatario debba presentare un biglietto di un pubblico negoziante ed il genbere ridotto in liquido debba depositarsi non presso dello stesso negoziante, ma in luogo diverso, possa colui, il quale ha negoziato il biglietto addimandarne la restituzione sul riflesso che sia mancata la condizione? In altri temrini il biglietto serviva a garantire la obbligazione contratta oppure la estingueva?».

La sentenza, ben motivata in fatto e diritto, riconosce il biglietto in controversia come semplice garanzia, precisamente allorchè il sig. Rochira sosteneva la rimessa dell’olio nelle posture del sig. Cacace, e non di quelle del sig. Berarducci in Lecce.

Inoltre, i Giudici di Trani ritennero «cosa assurda» rinvenire la novazione a seguito dell’aggiudicazione «allorchè Pietro Rochira con atto di usciere del 9 novembre 1836 fece offerta del biglietto in disamina, ove diceva che stando l’esibizione del biglietto non era più tenuto di depositare l’oglio nelle posture del sig. Berarducci in Lecce, quindi queante volte si pèretendeva il deposito in Lecce, non doveva riceversi il biglietto, e si conchiude, che avendo l’amministratore ritirato a se il detto biglietto rimaneva discaricato di altra consegna». La novazione infatti non poteva essere presunta, ma doveva chiaramente risultare dall’atto la volontà dei contraenti come previsto dal Codice Civile.

La Corte pertanto rigettò l’appello proposto da Michele Cacace avverso la sentenza dl Tribunale civile di Lecce del 28 luglio 1842 ed ordinò che la stessa avesse esecuzione.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022