1857 16 novembre n. 712

A.S.BA. – Sez. Trani, Gran corte civile, vol. 148, II foglio di udienza (nov.-dic.), fol. 116r-117v.

All'udienza del 16 novembre 1857 la Corte di Trani - nel decidere sulla questione, proposta dall'appellante Gaetano Favia contro Giuseppe Fanelli, se la transazione fra il mandate ed il mandatario circa la vendita di taluni generi eseguita dal secondo senza l’autorizzazione del primo potesse annullarsi «per essersi posteriormente conosciuto l’aumento del prezzo in relazione a quello conteggiato»  -  si limitò ad osservare che «non si può ritornare su la transazione accettata ed eseguita: la differenza di prezzo non può distruggere il fatto consumato, e solo da’ dritto ad esso Favia a pretendere la equivalente» . Sulla scorta di tale motivazione il collegio accolse l’appello proposto in linea principale e condannò Giuseppe Fanelli al pagamento di ducati 578 e grana 60 a beneficio del sig. Favia.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022