1860 27 gennaio n. 60

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 158, II foglio di udienza dell’anno 1860 (gen.-mar.), fol. 255r-260r.

Nella causa di appello tra il muratore tarantino Giuseppe Piccione contro Errico e Giovanni Lo Iucco e Maurizio Amelio, il motivo principale di doglianza sottoposto al giudizio della Corte atteneneva la pretesa mancanza di responsabilità del pericolo dell’opera per «il muratore che travaglia a giornata sotto la direzione, e la dipendenza del padrone dell’opera, […] se questa non fu costruita da lui solo, se il padrone l’approvò, e se perciò esattamente gli pagò la giornaliera mercede?». Per risolvere la questione la Corte ritenne necessario richiamare la «Leg. 51 D. locati conducti» che esonerava il conduttore del lavoro a giornata da ogni responsabilità dopo la consegnazione dell’opera e l’approvazione del padrone. Sulla base di tale principio di diritto, i Giudici di Trani considerarono che dal complesso degli atti apparisse chiaro che «la rovina della postura successe perché la freschezza della malta fece mancare la coesione, e perché l’olio fu posto quando ancora le fabbriche erano in questo stato. Quindi mal si vuole apporre a Piccione la propria colpa, e se pure costui non seppe fare quant’occorreva, ma però fece di buona fede e lealmente quanto sapeva anche la colpa è de’ Sigg. Loiucco, poiché fu di loro la cattiva elezione». Pertanto la Corte decise di «far diritto allo appello del Sig. Piccione, di doversi perciò rivocare la sentenza appellata nello interesse del medesimo, e rigettare l’azione di garentia, che contro di lui dai Sigg. Loiucco senza fondamento di giustizia veniva spiegata».

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022