1843 28 aprile n. 328

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 89, II foglio di udienza dell’anno 1843 (gen. – mag.), fol. 945r-959r.

Nel decidere sulla questione se «può l’ipoteca iscritta essere esercibile in danno del terzo possessore D. Gabriele Briganti?» - proposta dagli appellanti Lucia Fanelli e Donato Piccolo contro Giuseppe Sagarriga; Giovanni, Baldassare, Raffaella e Agnese Blasi; il sacerdote Gabriele Briganti - la Corte di Trani, dopo una dettagliata disamina dei fatti, stabilì che «l’equità di accordo con la giustizia commenda che la Fanelli eserciti le sue ragioni sulla parte esistente presso la Sagarriga piuttosto che sull’altra parte alienata a favore di Briganti, tanto più  che essendosi il credito della Fanelli ridotto a ducati quattrocentocinquanta, ella fece bene essere soddisfatta sulla residuale parte della masseria, e del Palazzo senza molestare il terzo possessore Briganti».

La Corte addivenì a tale decisione ritenendo «lievi» gli argomenti addotti da Luci Fanelli per sostenere come simulato lo strumento del 1813 anche perché il fu suo marito con strumento del 10 giugno 1813 implicitamente riconobbe come legittima la donazione in paga della masseria Statti in favore della madrigna. Coinsiderò inoltre che ai sensi dell’art. 1440 ll.cc. la vendita fra i coniugi dove considerarsi valida in quanto fondata su una causa legittima come il rinvestimento o reimpiego del danaro dotale. «Quindi, se la Sagarriga trascrisse lo strumento nel tredici luglio milleottocentotredici, e se la Fanelli eseguì la iscrizione nel dì otto marzo milleottocentoquindici, è evidente che Ella non potrebbe agire ipotecariamente contro Brigati, che da Sagarriga acquistò parte dello immobile suddetto».

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022