1847 7 giugno n. 737

A.S.Ba. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 105, II foglio di udienza dell’anno 1847 (apr.-giu.), fol. 329r-334v.

Nella causa di appello promossa dalla Real Cassa di Ammortizzazione e Pubblico Demanio e suo rappresentante in Lecce contro Vincenzo Micelli, la questione oggetto di giudizio atteneva la possibilità di ridurre un capitale «per l’abolizione delle decime dichiarate abusive dalla legge e dalla decisione della Commissione Feudale».

Prima di entrare nel merito dell’appello, la Corte mise in risalto la circostanza che «con la legge 2 agosto 1806 fu proclamata l’abolizione della Feudalità in questa parte de’ Reali Dominj, e fu permesso agli ex Feudatarj di conservare solo le rendite, le prestazioni, ed i dritti territoriali che si sarebbero riconosciuti legittimi in seguito dello esame che ne sarebbe stato fatto dalla Commissione Feudale. Che in seguito la Commissione sudetta con decisione del ventuno Luglio 1810 conservò al Real Demanio per gli ex Feudi di Manduria coll’annesso ex Feudo concordato di Oria, e di Uggiano Montefuscoli il dritto di poter foraggiare su i prodotti di vario genere di quel territorio, ed abolì come inesistente la decima de’ frutti de’ fondi olivati e vineati che lo innanzi si corrispondono a possessori de’ feudi sudetti eccettuato per questi ultimi atteso che si trattasse di immobili conceduti con pubblici strumenti ciò che nella specie affatto si avvera». 

Su tale premessa la Corte procedette ad esaminare nel merito l’atto di appello proposto che risultava fondato sull’errato assunto secondo cui con la stipulazione del 5 aprile 1796 il Regio Fisco allodiale ed il fu Giuseppe Micelli altro non fecero se non «tramutare le decime che da quest’ultimo si prestavano pe’ frutti de’ propri fondi pel capitale sudetto pagabile fra trent’anni». Osservò il collegio che con ciò «non rimase punto estinta la prestazione in disamina e molto meno traferita a beneficio del Reddente Signor Micelli mediante un determinato prezzo, come malamente dall’appellante Real Cassa si vorrebbe sostenere, ma fattanto la cambiata di natura mediante un  apposita conversione da generi in danaro contante».

Quindi da un canto doveva ritenersi innegabile la riduzione a favore del signor Micelli in virtù del fatto che le decime sui fondi olivati e vignetati erano state riconosciute abusive dal giudicato della Commissione Feudale e dall’altro doveva ritenersi eccedente la somma di ducati 146 e grana 66 - richiesta dal Micelli domandato in via riconvenzionale per residuo del suo credito in sorte capitale -  rispetto «a quella a ridursi come sopra in ducati tre e grana cinquantasei, i quali perciò debbono alla menzionata Real Cassa essere aggiudicati una col corrispondente interesse alla convenuta ragione del tre ed un terzo per cento annui dal primo Settembre 1829 in poi e fino all’effettiva soddisfazione». Su tali presupposti la Corte accolse l’appello proposto disponendo la riduzione del credito della Real Cassa contro Vincenzo Micelli a ducati 3 e grana 56 di sorte capitale.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022