1860 23 gennaio n. 42

A.S.BA. – sez. Trani, Gran corte civile, vol. 158, II foglio di udienza dell’anno 1860, fol. 378r-382r.

Nella causa di appello tra Rosa Lazazzera, coniugi Giuseppe Santoro e Concetta Vaporizzi, Leonardo Panessa e Marzia Marvulli, Stella Cassano, Angelo e Domenico de Laurentiis, Michele Caporizzi, in materia di credito privilegiato, la Corte ritenne necessario fare chiarezza sull’oscurità della norma di cui all’art. 1972 ll.cc. In particolare, occorreva rispondere al motivo di doglianza sollevato dall’appellante riassunto nei seguenti termini: «il creditore per resta di prezzo dello immobile venduto conserva il suo privilegio in concorso dei creditori posteriori alla vendita, iscritti prima di lui, ove però abbia iscritto il privilegio medesimo precedentemente alla vendita giudiziaria del fondo istesso». L’interpretazione del dettato codicistico permise alla Corte di concludere che, non essendo richiesta la iscrizione del privilegio del venditore per dar grado al suo credito (ma solamente per assicurare la forza del privilegio tra i creditori), doveva ritenersi che il venditore si trovava sempre in tempo utile di iscrivere fino a quando l’immobile venduto si trovava in potere del compratore.

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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022