Capone Gaspare

CAPONE, GASPARE (Napoli, 11 aprile 1767 – ivi, 5 gennaio 1849).

Avviato secondo la tradizione di famiglia agli studi giuridici, ebbe come maestri l’abate Arsenio Foti e Antonio de Martiis per gli studi umanistici e Carmine Fimiani, Giuseppe Cirillo e Marino Guarani per la giurisprudenza.
Si fece presto un nome come abile avvocato civilista ed ottenne dal governo vari incarichi di segretario: delle Regie Poste, della Giunta de' Banchi, del Tribunale Misto e della Giunta della biblioteca borbonica, aperta al pubblico nel 1802.

Nel decennio francese, così come aveva fatto durante la Repubblica Napoletana, non ricoprì cariche ed esercitò assiduamente la professione. Gioacchino Murat con decreto del 27 maggio 1814 lo volle nella commissione di riforma del codice civile.
Nel 1820 C. difese il ministro dell’Interno Giuseppe Zurlo davanti al Parlamento dall’accusa di tradimento e forse per questo negli anni a seguire fu tenuto in disparte dal governo.
Nel 1824 entrò a far parte della Consulta di Stato di Napoli.
Nel 1829 pubblicò la prima edizione del Discorso sopra la storia delle leggi patrie, destinata alla formazione del principe delle Calabrie, il futuro re Ferdinando II. L’opera ebbe una seconda edizione riveduta ed ampliata in due volumi pubblicata tra il 1840 e il 1845 (della quale Leone Todros fece un compendio pubblicato a Parigi nel 1848) e una terza, postuma, pubblicata a Napoli nel 1854.

(voce a cura di F. Mastroberti)



Si pubblica qui si seguito la versione del 1814 disponibile presso la Biblioteca Acclavio di Taranto.


next Gaspare Capone - "Discorso sopra la storia delle leggi patrie" (Tomo I)

next1 [I] Frontespizio, avvertimenti, indice del volume

next1 [1]Introduzione

next1 [5] Nozioni preliminari

1 [5] § I. Le leggi si distinguono secondo il loro obbietto e secondo la loro origine. Necessità della prima distinzione, per bene intender la seconda, ch’è la propria di questo lavoro.
1 [5] § II. Secondo la origine, il diritto è divino o umano; ed il primo è naturale o positivo.
2 [6] § III. Secondo l’obbietto, è privato o pubblico.
    2 [6] Not. 1. Diffinizione metafisica delle leggi.
3 [9] § IV. Diffinizione del diritto privato e del pubblico.
3 [9] § V. Esempj de’ due suddetti diritti.
4 [10] § VI. Partizione del diritto pubblico.
4 [11] § VII. Che cosa bisogni distinguere in ogni diritto, privato o pubblico che sia.
     4 [11] Not. 1. Utilità dello studio del diritto naturale.
5 [13] § VIII. Diritto delle genti ovvero internazionale.
6 [14] § IX. Varie significazioni del cosi detto Diritto Civile.
6 [15] § X. Diversità fra’l Diritto politico e la Politica. E tra questa e la Economia politica.
7 [17] § XI. Fonte comune del Diritto e la della Politica.
     7 [17] Not. 1. In qual senso l’utile si immedesimi col giusto. 

next37 [21] Parte prima Delle leggi delle nostre provincie, dalla caduta del romano imperio, sino alla invasione de’ francesi del MDCCCVI (§§ 12-47) 

next1 [21] § XII. Eruli, Goti, Greci, Longobardi vengono a dominare succecssivamente la Italia, dopo caduto lo Occidentale Imperio.

2 [23] § XIII. I Longobardi non tolsero a’ Greci la Italia intera.

2 [23] § XIV. Di qual collezione del diritto romano si foss fatto uso fino a tutto il regno de’ Goti.

3 [25] § XV. Dubbio per lo tempo dalla conquista di Giustiniano sino a tutto il secolo XI.

4 [26] § XVI. Ritorno a’ Longobardi. Cenno del loro governo. Cambiamento notabile del diritto.

5 [28] § XVII. I Franchi in Italia succedono a’ Longobardi. Risorgimento dello Imperio universale, che poi passa ai Todeschi.

5 [29] § XVIII. Grandissima confusione del diritto sotto i Franchi e i Tedeschi.

6 [30] § XIX. Origine del ducato Beneventano, suo progresso e suo decadimento.

7 [32] § XX. Saggio metodico del diritto longobardico. Suo merito e suoi autori.

8 [33] Not. 11. Che parte avessero i grandi ed il popolo nella formazione delle leggi de’ Re d’Italia.

9 [36] § XXI. Collezioni delle leggi longobardiche. Codice Cavense.

10 [38] § XXII. Liberi, servi, ed aldij. Temperamenti della condizione servile.

11 [40] § XXIII. Minori e Maggiori. Tutela de’ maschi minori, e tutela perpetua delle femmine.

12 [42] § XXIV. Leggi connubiali.

14 [47] § XXV. Successione legittima.

17 [52] § XXVI. Mezzo unico di far passare il jus universum in un erede du propria scelta. Ultime volontà particolari. Legittime de’ figliuoli e de’ genitori.

18 [55] § XXVII. Convenzioni.

19 [57] § XXVIII. Varie sorti di scritture convenzionali. Prescrizioni.

20 [58] § XXIX. Delitti e pene in generale.

57 [60] Not. 1. Che cosa sia il Weregeldo o Guidrigildo.

21 [61] § XXX. Scorsa de’ reati più frequenti e più notabili, colle lor pene.

22 [63] § XXXI. Polizia prevegnente.

23 [64] § XXXII. Tempo, luogo e modo da rendere giustizia.

24 [66] § XXXIII. Pruove legali.

24 [67] § XXXIV. Pruove negative, proprie delle leggi barbariche. Giuramenti, duelli ed altri giudizj di Dio.

28 [74] § XXXV. Modo di sentenziare e di appellare.

29 [76] Not. 2. Origine della frase francese, ritirarsi in camera di consiglio, parlando de’ giudici, che passano a deliberare.

29 [76] Not. 4. Assessori chi fossero, e come si chiamavano. Origine de’ pari e de’ giurati.

30 [78] § XXXVI. Corte del Re. Ovvero consesso supremo del potere giudiziario e governativo.

30 [79] § XXXVII. Conclusione di questo saggio e durata delle leggi longobardiche.

67 [80] Not. 3. Fino a che tempo del nostro regno sieno durate le leggi longobardiche.

31 [81] § XXXVIII. Diritto della Sicilia del medio evo.

32 [82] § XXXIX. Venuta de’ Normanni ne’ nostri paesi.

32 [83] § XL. Ruggiero fonda la monarchia.

33 [85] § XLI. Legami tra i Normanni e gli Svevi.

34 [86] § XLII. Federigo amplia la nostra università degli studj; ci stabilisce delle cattedre di diritto, e promuove le lettere.

34 [87] Not. 1. Napoli città di antica letteratura.

34 [87] Not. 4. Giornali di Matteo Spinelli sono la più antica prosa volgare.

35 [88] § XLIII. Grandi novità del secol XII in fatto di diritto.

35 [88] § XLIV. Trovamento delle Pandette e delle altre parti del corpo Giustinianeo.

35 [89] § XLV. Risorge lo studio e l’autorità del diritto romano.

36 [91] § XLVI. Nascita della scuola Irneriana.

37 [92] § XLVII. Triplice trasformazione della scuola irneriana.

38 [94] Not. 7. Il nostro Alessandro d’Alessandro è il precursore della scuola Alciatina e Cujaciana.

next (§§ 48-83)

next1 [96] § XLVIII. Scorsa sul diritto canonico.

1 [97] § XLIX. Suoi principali fonti, e sua materia propria.

2 [98] § L. Costituzioni de’ Principi, altro fonte del diritto canonico. Distinzione delle due potestà.

2 [98] § LI. I Prìncipi cristiani han parte nel diritto canonico, come protettori de’ sagri canoni.

2 [99] Not. 4. Spiegazione della qualità di Vescovi esteriori, attribuita a’ Sovrani.

3 [101] § LII. Ve ne hanno come capi del corpo politico.

4 [102] § LIII. Origine de’ Concordati.

4 [102] Not. 2. Origine della legazione a latere de’ Re di Sicilia.

4 [103] § LIV. Decreto di Graziano, opera del secolo XII.

4 [103] § LV. Nascita di un diritto canonico tutto nuovo, riguardante gli affari civili.

6 [109] Not. 9. Parti di tutto il corpo del diritto canonico.

6 [109] § LVI. Fu un benefizio, secondo i tempi, se gli ecclesiastici si impossessarono del diritto civile. Giudizj dei men sospetti scrittori.

7 [110] § LVII. Scorsa sul diritto feudale. Semi della feudalità gli portarono i franchi dalla Germania nelle Gallie.

7 [110] § LVIII. Officj e beneficj sono i feudi nascenti, ma non ancora sotto questo nome.

8 [113] Not. 3. Origine de’ titoli di Duca, Conte, Marchese, Principe.

9 [114] Not. 4. Ristretto potere de’ Re francesi al loro principio.

9 [114] Not. 11. Alto merito letterario del Sig. Guizet.

9 [115] Not. 17. Assurda infeudazione delle chiese, delle messe ecc. Si redarguisce di contraddizione il Boemero.

10 [116] § LIX. Benefizj prima amovibili a volontà, indi vitalizj, indi perpetui; e fatti tali insieme con gli officj, prendon col tempo il nome di feudi.

10 [116] Not. 1. Si disamina una opinione de’ chiariss. Sig. Hallam, intorno alla prima amovibilità de’ feudi.

11 [118] § LX. La perpetuità diviene di regola da Carlo il Calvo in poi, non meno per gli officj, che pe’ beneficj.

11 [118] Not. 1. Differenze tra il Pres. di Montesquieu e l’Ab. di Mably, intorno a’ beneficj perpetui, prima di Carlo il Calvo.

12 [120] § LXI. Norma della successione, fatti perpetui i beneficj e gli officj.

12 [120] Not. 1. Opinione del Pres. di Montesquieu e del Sig Guizot, intorno alla terra Salica.

12 [121] Not. 4. Influenza della successione feudale nella monarchia.

12 [121] § LXII. Effetti della perpetuità. Stabilimento dell’aristocrazia feudale.

13 [123] § LXIII. Principali vicende della feudalità francese.

15 [126] § LXIV. Giudizj imparziali sulla feudalità, de’ Sig. Guizot, Hallam e Vico.

16 [128] Not. 3. Origine remota de’ feudi, secondo il nostro Vico, confermata dalla sperienza di tempi e di luoghi tra loro distantissimi.

16 [129] § LXV. Prerogativa della feudalità, fatta sopravvivere alla sua durata.

17 [131]Not. 4. Quanto il Cristianesimo abbia contribuito ad addolcire il potere.

18 [132] § LXVI. Se la Italia ebbe benefizj e feudi, sotto i Re longobardi.

21 [139] Not. 14. Origine de’ Commendati, del Sig. Guizot, che s’accorda con quella del Muratori.

22 [140] § LXVII. La Italia, almen la superiore, poca amica de’ feudi.

22 [141] § LXVIII. Corrado il Salico stabilisce il primo la successione feudale in Italia.

23 [143] Not. 7. Grave sbaglio del nostro Guarani, circa il vero autore della successione ne’ feudi italici.

25 [146] § LXIX. De’ primi feudi nel regno di Napoli.

26 [148] § LXX. Feudi ereditarj nel regno, prima della legge di Corrado.

27 [150] § LXXI. Disamina di due concessioni d’Isernia e di Montemalcone, sotto il rapporto della sovranità smembrata.

29 [154] § LXXII. Sotto il rapporto del pieno allodio.

30 [156] § LXXIII. Definizione del diritto feudale, e libri degli Usi feudali.

30 [157] § LXXIV. Si passa al diritto nostro municipale, la cui precipua parte sono le Costituzioni del regno. E delle costituzioni si comincia da quelle de’ feudi, che costituiscon la loro quinta parte.

31 [158] § LXXV. Dello stato delle persone, secondo le Costituzioni. Nobili chi fossero.

106 [160] Not. 3. Della voce Barone.

32 [160] Not. 6. Dei cavalieri erranti.

32 [161] Not. 8. Della dignità de’ Notai.

32 [161] § LXXVI. Burgensi e servi.

34 [164] § LXXVII. Modo curioso di valutar le persone, secondo le Costituzioni.

34 [165] § LXXVIII. Obbligazioni personali del vassallo verso il suo signore, e vicendevoli di questo verso quello.

35 [166] Not. 1. Della voce Omaggio.

35 [167] § LXXIX. Obblighi de’ feudatarj ne’ lor matrimonj; e ad occasion di questi, de’ matrimonj comuni. Tutela de’ feudatarj pupilli.

36 [168] § LXXX. L’usa de’ commendati abolito.

36 [169] § LXXXI. Obblighi reali.

37 [171] Not. 6. Se i Prelati, per cagion de’ feudi, che godevano, dovessero andare alla guerra.

37 [171] § LXXXII. Spiegazione della costituzione Praedecessorum nostrorum.

38 [173] § LXXXIII. Del relevio.

38 [173] § LXXXIV. Dotario della moglie, doti delle figliuole e sorelle, vita-milizia.


next(§§ 84-117)


next1 [174] § LXXXV. Inalienabilità de’ feudi. Diversa condotta di Ruggiero da quella di Guglielmo, il conquistatore d’Inghilterra.

2 [177] § LXXXVI. Della successione Fridericiana. Const. In Aliquibus.

3 [178] Not. 2. Osservazione del Montesquieu, circa il succedere delle femmine ne’ regni.

3 [178] Not. 4. Doti non necessarie, secondo le nostre antiche leggi; e sommamente dannose l’esorbitanti.

3 [179] § LXXXVII. Continuazione. Const. Ut de successionibus.

5 [182] Not. 8. Se in Sicilia vi sieno stati feudi de jure Longobardorum.

5 [183] § LXXXVIII. I feudi nel regno erano ereditarj misti; e che cosa ciò importi.

6 [185] § LXXXIX. Giurisdizione come e quando divenisse patrimoniale de’ feudatarj. Giurisdizione a conoscere de’ feudi e delle cause de’ feudatarj, particolare ed antica.

7 [187] § XC. Costituzioni non feudali. Parte prima, che riguarda le cose sacre.

8 [188] Not. 2. Testamento cristiano di Federigo.

8 [189] § XCI. Seconda parte, della forza privata. Vietansi le guerre private, le rappresaglie, gli omicidj, le ferite, la semplice asportazione delle armi ec.

9 [190] § XCII. Nuovo mezzo di difesa, invocandosi il nome del Re.

9 [191] § XCIII. Violenza alle donne.

9 [191] § XCIV. Occupazione violenta della roba posseduta da un altro. Saggio della diligenza usata da Federigo in far le leggi.

10 [193] § XCV. Violenze notturne, incendj, assassinj occulti.

111 [194] Not. 3. Origine e fine de’ capitani d’armi in Sicilie.

11 [194] § XCVI. Provvedimenti di Federigo circa la tortura. Circostanze, in cui si trovò Federigo, simili a quelle di Guglielmo il conquistatore d’Inghilterra.

11 [195] § XCVII. Circa le rapine de’ beni naufragati e salvati dagl’incendj.

12 [196] § XCVIII. Terza parte. Ordinazione de’ magistrati, e dove i giudizj dovessero esser fatti. Massima importantissima.

12 [196] § XCIX. Degli uffiziali minori di giustizia Ne’ tempi antichi i magistrati eran tutti singolari, e i collegj eran di assessori. I giudici presedevano a’ contratti fra i Longobardi; e fra noi, secondo le Costituzioni.

14 [200] Not. 11. Collazione del tempo del nostro Fed. con quello di S Luigi pe’ francesi, circa la giurisdizione de’ Baroni.

14 [201] § C. Cose comuni a tutti gli uffizili di giustizia.

15 [202] § CI. Uffiziali maggiori. Camerarj e Giustizieri.

16 [205] § CII. Magna Curia, o sia la Curia del Re.

18 [208] Not. 3. Consuetudini di Normandia furono il fonte comune, a cui attinsero Guglielmo il Conquistatore d’Inghilterra e il nostro Re Ruggiero.

18 [208] Not. 10. Indole delle nostre Curie generali.

18 [208] § CIII. La giurisdizione era una, e tutta regia.

18 [209] § CIV. Eccezioni in favor degli ecclesiastici.

119 [211] § CV. Giustizia più ambulatoria, che fissa.

20 [212] § CVI. Quarta parte delle Costituzioni, intorno all’ordine de’ giudizj.

21 [214] § CVII. Federigo abolisce l’uso delle pruove negative; e quindi i duelli giudiziarj, eccettochè in qualche caso; e gli altri così detti giudizj di Dio.

21 [215] § CVIII. Spese di giudizj, restituzioni in integrum, appelli ecc. Giudizj esecutivi, diversi dagli ordinarj e da’ sommarj.

22 [216] § CIX. Leggi fiscali, e loro moderazione.

22 [217] § CX. Sesta parte miscellanea (poiché la V è a p. 165). Invenzione di tesori, prescrizioni, commercio protetto, salubrità dell’aria, esercizio della medicina.

23 [218] § CXI. Leggi economiche.

23 [219] § CXII. Malefizj e loro pene.

25 [222] § CXIII. Della costituzione puritatem, che stabilisce lo stato del diritto del regno, al tempo di Federigo.

27 [226] § CXIV. Merito delle Costituzioni; loro compilazione da chi fatta, e pubblicazione quando seguita. Traduzione greca contemporanea.

27 [227] Not. 2. Data vera delle nostre Costituzioni.

27 [227] Not. 4. Mss. greco donde venuto; e stampa, che si fece in Nap. nella regia tipografia, così di esso, come del latino.

28 [229] § CXV. Opere famose di diritto contemporanee.

29 [230] § CXVI. Comentatori principali delle Costituzioni, e nostri giureconsulti celebri della loro età.

299 [231] § CXVII. Succedono gli Angioini. Serie di questi Sovrani.


next(§ 118-155)

next1 [232] § CXVIII. Primo gran cambiamento nella polizia ecclesiastica.

2 [234] Not. 1. Investiture pontificie nelle persone de’ nostri Re quando cominciate, e fino a quando praticate.

2 [234] Not. 3. Numero di vescovadi e arcivescovadi di nomina regia fino al concordato del 1818.

2 [235] § CXIX. Introduzione de’ così detti Conservatorj regj, ed altri compensi, contrapposti agli abusi degli ecclesiastici. (Ciò che è in blu va eliminato)

4 [236] § CXX. Secondo gran cambiamento nel reggimento civile.

5 [238] Not. 1. Quando la nostra M. Curia cessò di essere appresso al Re, allora presso a poco avvenne lo stesso del Parlamento di Parigi.

5 [238] § CXXI. Leggi ovvero Capitoli degli Angioini.

145 [240] Not. 1. Se la nostra adunanza in planitie S. Martini abbia origine da’ sinodi regj de’ Re di Francia.

6 [241] Not. 4. Inesattezza del Pecchia in qualificare il fatto di Carlo II, quando rimise al papa il determinare i pesi pubblici, che si dovessero prestare in regno.

7 [242] Not. 6. Capitano di Napoli che fosse.

7 [242] § CXXII. Capitoli di Papa Onorio e Capitoli Siciliani.

7 [243] § CXXIII. Riti della G. C. della Vicaria, e riti della R. Camera.

8 [244] § CXXIV. Consuetudini ridotte in iscritto.

8 [245] § CXXV. Archivj di carte antiche.

10 [248] Not. 1. Simiglianza, che s’incontra in una frase solenne feudale fra la G. Brettagna e noi.

10 [248] § CXXVI. Dei Sedili della città di Napoli.

11 [250] § CXXVII. Principali scrittori legali del tempo degli Angioini.

12 [252] § CXXVIII. Serie de’ Re Aragonesi.

13 [255] Not. 1. L’epoche principali della poesia italiana appartengono a Napoli e Sicilia.

13 [255] § CXXIX. Istituzione del Sagro Regio Consiglio.

15 [259] § CXXX. Continuazione. Origine e autorità della doppia conforme sentenza.

16 [260] § CXXXI. Istituzione della Regia Camera della Sommaria e altri tribunali.

16 [261] § CXXXII. Tavoliere di Puglia.

17 [262] § CXXXIII. Leggi ovvero Prammatiche degli Aragonesi.

17 [263] § CXXXIV. Grazie e privilegj.

18 [265] Not. 1. Numero delle provincie del regno.

19 [266] Not. 3. Tempo in cui nacque per regola la giurisdizione baronale. E se i feudatarj napoletani avessero goduta maggiore giurisdizione, che i francesi.

19 [266] Not. 4. Conto non totale de’ milioni di ducati, che gli Spagnuoli trassero da questo regno per via di grazie e di privilegj.

20 [268] § CXXXV. Scrittori regali sotto gli Aragonesi.

21 [270] § CXXXVI. Serie de’ nostri sovrani da Ferd. il Cattolico a Carlo VI Imp. sotto i quali fummo governati da Vicerè. Menzione de’ più celebri di costoro. Col regna di Carlo V comincia la storia moderna; ed il dritto in Europa prende una novella faccia.

22 [272] § CXXXVII. Potere de’ nostri Vicerè. Consiglio Collaterale creato per regolarlo. In corrispondenza di questo un Consiglio d’Italia in Ispagna.

23 [274] § CXXXVIII. Del Vicerè D. Pedro di Toledo.

23 [275] § CXXXIX. Controversie colla corte di Roma, agitate con sommo calore sotto i Vicerè, Duca di Alcalà e il Cardinal di Granvela.

24 [276] Not. 1. De’ Capi del Concilio di Trento, intorno alla riforma della disciplina, non ricevuti nel regno.

24 [276] Not. 3. Regio Exequatur costantemente praticato in Nap. da tempi antichissimi, e riconosciuto negli ultimi concordati.

25 [278] § CXL. Merito del Conte di Lemos. Perché gli studj non abbiano fatto gran progresso fra di noi nel secolo XVI e nel seguente.

26 [280] § CXLI. Vicerè d’Ossuna, Prammatica de Antefato.

26 [281] § CXLII. Mss. giurisdizionali raccolti dal Chioccarelli; stati discussi delle università, formati dal reggente Tapia., per ordine del Duca d’Alba. Jus regni del medesimo Tapia..

27 [283] § CXLIII. Istituzione della Deputazione della Salute.

28 [284] § CXLIV. Il Marchese del Caprio.

28 [284] § CXLV. Stato dlla nostra giurisprudenza ne’ secoli XVI e XVII.

29 [287] § CXLVI. Influenza di Francesco d’Andrea nella riforma non pure del foro, ma generalmente di tutti i nostri studj.

31 [291] § CXLVII. Dal 1700 al 34.

32 [292] § CXLVIII. Risorgimento del Regno sotto la dominazione Borbonica.

34 [295] § CXLIX. Principali opere legislative di Carlo di Borbone.

36 [298] § CL. Divisione in due tempi del regno di Ferdinando.

36 [298] § CLI. Saviezza e antiveggenza delle leggi Borboniche.

36 [299] § CLII. Collezioni delle Prammatiche.

37 [300] § CLIII. Dispacci.

37 [301] § CLIV. Riepilogazione dello stato ultimo de’ nostri tribunali e delle nostre leggi, ne’ primi anni del secolo XIX.

38 [303] § CLV. Principali scrittori legali del secolo XVIII.




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next1 [I] Frontespizio e indice del volume.

next1 [1] Parte seconda Delle leggi che seguono la invasione del MDCCCVI

next   1 [1] §CLVI. Cambiamento generale delle nostre cose dal 1806 in poi.

2 [2] §CLVII. Cambiamento delle segreterie di Stato.

2 [3] §CLVIII. Nuovo consiglio di Stato, che succede agli antichi corpi consultivi; Consulta del Regno che succede al nuovo Consiglio di Stato, dopo creato, indi disciolto il Supremo Consiglio di Cancelleria. Consiglio di Stato antico, ripristinato dopo la restaurazione; e Consiglio de’ Ministri.

3 [4] §CLIX. Introduzione del Bullettino, a cui segue la collezione delle leggi e de’ decreti.

3 [5] §CLX. Incamerazione degli Arrendamenti, e fondiaria.

4 [7] §CLXI. Origine del debito pubblico.

6 [11] §CLXII. Cassa di Ammortizzazione.

7 [12] §CLXIII. Cassa di sconto.

7 [13] §CLXIV. Risorgimento del nostro banco, e sue operazioni.

8 [14] §CLXV. Comodi, che il banco presta al pubblico.

9 [17] §CLXVI. Nuovo sistema monetario ristabilito e perfezionato.

10 [19] Not. 4. Nuovo sistema metrico napoletano.

11 [20] §CLXVII. Abolizione della feudalità.

11 [21] §CLXVIII. Commessione feudale; e divisione de’ demanj ex feudali.

11 [21] §CLXIX. Abolizione de’ fedecommessi antichi.

12 [23] §CLXX. Nostra giurisprudenza transitoria intorno allo scioglimento de’ fedecommessi.

13 [25] §CLXXI. Simile intorno allo scioglimento de’ monti.

14 [26] §CLXXII. All’abolizione de’ fedecommessi antichi segue subito la introduzione de’ majoraschi nuovi. Spiegazione di questa apparente bizzarria.

15 [28] Not. 1. Differenza di tutte le antiche alle moderne monarchie d’Europa, in quanto all’uso del potere.

17 [32] §CLXXIII. Turbamento delle cose ecclesiastiche, cominciato prima, e creciuto nel decennio. Concordato del 1818.

17 [33] §CLXXIV. Punti principali del novello concordato.

18 [34] Not. 2. La M. di Franc. I ha pienamente restituito alla Chiesa il possessorio delle cause puramente ecclesiastiche.

18 [34] Not. 3. Supplimento al nuovo concordato con una particolar convenzione fra S. M. regnante e l’attual Sommo Pontefice, Gregorio XVI, intorno al modo d’imprigionare e ritenere decentemente nelle prigioni secolari gli ecclesiastici per reati comuni; ed al modo di eseguire la degradazione canonica, per gli ecclesiastici condannati a morte.

19 [36] §CLXXV. Qual sia il miglior concordato.

19 [37] §CLXXVI. Sistema delle nuove ed attuali giurisdizioni.

20 [39] §CLXXVII. Come si formi ora la cosa giudicata.

21 [41] §CLXXVIII. Amministrazione economica separata dalla giudiziaria.

22 [42] §CLXXIX. Che cosa sia il contenzioso amministrativo.

23 [44] §CLXXX. Giudici del contenzioso amministrativo.

23 [45] §CLXXXI. Camere degli avvocati e de’ notai.

24 [46] §CLXXXII. Codici francesi, datici fra’l 1808 e il 1812. Leggi nostrali sui delitti e sulle pene; e sulla procedura penale, de’ 20 e de’ 22 Maggio, 1808.

25 [48] §CLXXXIII. Codice Civile.

25 [48] §CLXXXIV. Codice di Commercio.

26 [50] §CLXXXV. Codice di Procedura civ. Importanza del rito giudiziario in generale.

26 [51] §CLXXXVI. Differenze più notabili fra la vecchia e la nuova procedura.

27 [52] §CLXXXVII. Codice Penale.

28 [54] §CLXXXVIII. Codice d’Istruzione penale francese. Perché non ci fu comunicato. Sposizioni delle Corti di Assisa e de’ Giury.

30 [58] Not. 24. Origine de’ Giurati, o sia de’ Pari. in varie parti d’Europa. Delle Assise e del lor vario significato.

31 [60] §CLXXXIX. Osservazioni sulla istituzione del Giury. Differenza tra il francese e l’inglese.

32 [62] §CLXXXX. Trasfusione de’ cinque codici nell’unico attuale del regno. Nuova procedura penale, che vi si contiene.

next1 [64] Parte terza Saggio di differenze fra il nostro presente diritto civile e il passato

next   1 [64] §CLXXXXI. Materia del testo di questo discorso, ovvero differenze principali fra l’antico diritto e’l nuovo.

1 [64] §CLXXXXII. 1. Ordine esterno delle due legislazioni, romana ed odierna.

2 [66] §CLXXXXIII. 2. Metodo interno delle due compilazioni.

2 [67] §CLXXXXIV. 3. Ordine delle materie.

3 [68] §CLXXXXV. 4. Esercizio de’ diritti cilvili de’ forestieri dimoranti in regno.

5 [71] §CLXXXXVI. 5. Atti dello stato civile.

7 [75] §CLXXXXVII. 6. Domicilio.

8 [76] §CLXXXXVIII. 7. Assenza.

9 [78] §CLXXXXIX. 8. Matrimonio.

10 [81] §CC. 9. Autorizzazione maritale.

11 [82] §CCI. 10. Patria potestà.

12 [84] §CCIII. (Il num. di questo §, per errore del testo, che scorre avanti, è CIII; e si lasia così correre per non turbare il riscontro de’ §§ che seguono). Tutela ed emancipazione.

12 [85] §CCIV. 12. Consigli di famiglia.

14 [86] §CCV. 13. Divisione generalissima de’ beni.

14 [87] §CCVI. 14. Servitù discontinue, e continue non apparenti.

14 [87] §CCVII. 15. Successione intestata.

16 [90] §CCVIII. 16. Rinunzie delle donne.

16 [91] §CCIX. 17. Antico nostro patto di Capuana e Nido.

18 [92] §CCX. 18. Diritto di ritorno francese.

18 [93] §CCXI. 19. Inventario.

20 [95] §CCXII. 20. Donazioni.

21 [97] §CCXIII. 21. Il non concepito al tempo della morte del testatore non è capace di ricevere dal testamento; né da donazione, il non concepito nell’atto di essa.

22 [98] §CCXIV. 22. Forza del testamento.

23 [101] §CCXV. 23. Parte riservata o sia legittima.

24 [102] §CCXVI. 24. Quarta Ussoria.

25 [104] §CCXVII. 25. Falcidia e Trebellianica abolita.

25 [104] §CCXVIII. 26. Sostituzioni vietate.

26 [106] §CCXIX. 27. Sostituzioni permesse.

26 [107] §CCXX. 28. Majoraschi.

27 [108] §CCXXI. 29. Sostituzione pupillare.

28 [111] §CCXXII. 30. Forme de’ testamenti. Doppio solenne.

28 [111] §CCXXIII. 31. Testamento olografo.

29 [112] §CCXXIV. 32. Istituzione contrattuale.

29 [113] §CCXXV. 33. Abolita distinzione fra convenzioni obbligatorie, e non obbligatorie, ovvero patti nudi.

31 [116] §CCXXVI. 34. Effetto delle convenzioni per rispetto a’ terzi.

31 [117] §CCXXVII. 35. Nullità e rescissione.

33 [120] §CCXXVIII. 36. Pruova testimoniale non ammessa nelle convenzioni, che trapassano il valore di duc. 50.

33 [121] §CCXXIX. 37. Scritture autentiche e private.

34 [123] §CCXXX. 38. Contratto matrimoniale.

35 [124] §CCXXXI. 39. Compera vendita.

35 [125] §CCXXXII. 40. Locazione conduzione.

36 [126] §CCXXXIII. 41. Enfiteusi.

37 [128] §CCXXXIV. 42. Mutuo.

38 [131] §CCXXXV. 43. Costituzione di rendita.

39 [133] §CCXXXVI. 44. Arresto personale.

39 [133] §CCXXXVII. 45. Ipoteche.

41 [137] §CCXXXVIII. 46. Privilegj.

42 [139] §CCXXXIX. 47. Trascrizione.

43 [140] §CCXL. 48. Purgazione de’ privilegj e delle ipoteche, nelle vendite volontarie.

43 [141] §CCXLI. 49. Spropriazione forzosa.

44 [143] §CCXLII. 50. Prescrizione.

45 [144] §CCXLIII. Raccapitolazione di tutto il discorso.

46 [147] §CCXLIV. Conchiusione.


next1 [149] Disamina del sistema delle corti di cassazione, in forma di nota al § CLXXXVII.

next   1 [149] I. Epoche della Cassazione di Francia e sue variazioni.

1 [149] Prima epoca, 1790.

4 [152] Seconda epoca, 1807.

4 [152] Terza epoca, 1828.

4 [153] Quarta epoca, 1837.

5 [155] II. Riflessioni sulla riforma del 1828.

8 [160] III. Quali altre vie vi fossero a terminare le cause, escluso il regio potere.

9 [163] IV. Dottrina del sig. Meyer tedesco sul sistema di Cassazione. Riflessioni sulla medesima.

13 [170] V. Riforma ultima del 1837, colla quale si giunse presso al segno, ma non fu ancora colpito.

14 [173] VI. Ricongiunzione del fatto al diritto farà cessare i maggiori inconvenienti sperimentati finora

16 [177] VII. Togliendo gl’inutili rinvii, si toglieranno gli altri inconvenienti.

17 [178] VIII. Riunito il diritto al fatto, aboliti i rinvii, si ricade di necessità nella doppia conforme. Doppio modo di farla.

18 [180] IX. La doppia conforme è nelle viscere della Cassazione.

19 [182] X. Parallelo della doppia conforme col sistema dela Cassazione di ogni tempo.

20 [185] XI. Come si possa conservare la legge nella sua purità, prevenendo l’eccesso di autorità in un tribunale supremo; ed impedendo le difformità della giurisprudenza, anche nella seconda ipotesi del § VIII.


next1 [189] Frammento della sezione X, del cap. XXIV dell’Autorità giudiziaria del Presidente della Cassazione di Francia Henrion de Pansey. Parigi, 1818, dalla pag. 412 in poi.

 

next1 [204] Osservazioni Sopra quello, che si trova scritto della Cassazione dal Sig. Marcadè, negli Elementi del Diritto Civile Francese. Parigi, 1844.

 

next1 [223] Indice alfabetico




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pubblicato il 19/12/2013 ultima modifica 09/05/2022