Agenzia per i rapporti con l'esterno
Art. 40 dello Statuto di Ateneo
(emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019)
Agenzia per i rapporti con l'esterno
1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno.
2. L'Agenzia:a)promuove la diffusione delle informazioni relative alle attività scientifiche e alle connessecompetenze;b)incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;c)assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;d)acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;e)cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;f)promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; il relativo regolamento è deliberato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Agenzia opera come struttura in diretta collaborazione con il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.