Contributi di iscrizione

Per l’iscrizione ai corsi di laurea di primo e di secondo livello lo studente dipendente pubblico beneficia di un esonero parziale del 50% sul contributo onnicomprensivo annuale calcolato secondo le regole previste dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui lo studente sia in possesso dei requisiti per ottenere altro esonero totale o parziale previsto dal citato Regolamento, allo stesso è riconosciuto d’ufficio l’esonero più favorevole.

Per gli studenti con ISEE universitario non superiore a 50.000 euro, qualora l’importo del contributo onnicomprensivo calcolato secondo il predetto procedimento risulti superiore a 500 euro, l’importo dovuto è ricondotto a 500 euro.

Il personale dipendente dell’Università degli Studi di Bari è esentato dal pagamento del contributo onnicomprensivo.

Oltre al contributo onnicomprensivo, sono dovuti l’imposta di bollo di 16 euro e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, calcolata in base all’ISEE dello studente.

Il pagamento e la rateizzazione delle tasse e del contributo onnicomprensivo annuale sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.

Per l’iscrizione ai Master di I e II livello e per l’iscrizione ai corsi di Alta formazione i dipendenti pubblici beneficiano di una riduzione del 50% sulla contribuzione ordinaria di iscrizione al singolo corso.
Per il personale dipendete dell’Università degli Studi di Bari la riduzione è pari al 75%.

La predetta riduzione non è cumulabile con gli altri esoneri previsti dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca. Nel caso in cui il discente sia in possesso dei requisiti per ottenere altro esonero totale o parziale previsto dal citato Regolamento, allo stesso è riconosciuto d’ufficio l’esonero più favorevole.

Inoltre, sono dovuti il contributo concorsuale di 54,00 euro, l’imposta di bollo di 16 euro e il contributo polizza assicurativa di 4,13 euro.

I dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio di cui all’art. 3 beneficiano della riduzione di cui al presente articolo per l’iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.

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pubblicato il 18/02/2022 ultima modifica 24/03/2023