Articolo 12 - Trasferimenti e iscrizioni con abbreviazione degli studi

Il trasferimento dello studente da altro corso di studio può avere luogo solo a seguito della presentazione, alla segreteria studenti del Corso di studio di appartenenza di apposita istanza. Tale istanza, corredata da dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto e CFU maturati, verranno trasmessi alla segreteria studenti di competenza la quale provvederà all’invio al Coordinatore del Corso di studio per gli adempimenti conseguenti.
Le limitazioni previste per l’ammissione ai corsi disciplinate dall’art. 4 si applicano anche nel caso dei trasferimenti.
La Giunta di Corso di studio valuterà le pratiche secondo le seguenti norme:
• Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo studente dall'Università di provenienza, la cui denominazione e il numero di CFU non differiscono da quelli riportati nell'ordinamento didattico del Corso di studio sono convalidati con lo stesso voto e numero di CFU.
• Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo studente dal Corso di studio di provenienza affini a quelli contenuti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio ma con diversa denominazione, sono riconosciuti previa integrazione del programma d'esame, da definire con il docente, con lo stesso voto riportato nella suddetta certificazione, ove il docente ritenga di confermarlo, ovvero con la media tra il voto riportato sul certificato e quello espresso dal docente. In alternativa, su richiesta dello studente, l'esame, se pertinente con l'ordinamento didattico del Corso di studio, può essere riconosciuto come esame all'interno delle "attività a scelta dello studente" con lo stesso voto e lo stesso numero di CFU riportati sul certificato del Corso di studio di provenienza.
• Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo studente dall'Università di provenienza la cui denominazione coincide con quella riportata nell'ordinamento didattico del Corso di studio ma che presentino un numero inferiore di CFU, vengono riconosciuti previa integrazione del programma d'esame da definire con il docente con lo stesso voto riportato nella suddetta certificazione, ove il docente ritenga di confermarlo, ovvero con la media tra il voto riportato sul certificato e quello espresso dal docente.
• Gli esami riportati nel certificato di studio rilasciato allo studente dall'Università di provenienza, la cui denominazione coincide con quella riportata nell'ordinamento didattico del Corso di studio ma che presentino un numero superiore di CFU, vengono convalidati con lo stesso voto riportato nel certificato del Corso di studio di provenienza senza integrazione alcuna. Inoltre, i CFU eccedenti sono convalidati all'interno delle "attività a scelta dello studente".
• Gli esami di idoneità di lingua e di informatica riportati nel certificato di studio rilasciato allo studente dall'Università di provenienza sono convalidati come: "abilità informatiche, linguistiche e relazionali, tirocini", ecc.
• Nel caso in cui nel certificato di studio rilasciato allo studente dall'Università di provenienza vi sia la presenza di più esami sostenuti riconducibili ad un unico insegnamento dell'ordinamento didattico del Corso di studio, gli esami vengono convalidati per l'esame unico con voto pari alla media statistica dei voti dei singoli esami. In caso di eccesso o difetto di crediti, vale quanto riportato ai punti 3 e 4.
• Per essere iscritto al secondo anno del Corso di studio magistrale istituito presso la Sede, allo studente proveniente da altri Corsi di studio devono essere convalidati almeno tre esami.
• Agli studenti provenienti da altri Corsi di studio non è consentita l'iscrizione al fuori corso.
• Per gli studenti provenienti da altri Corsi di studio e iscritti agli anni di corso successivi al primo, l'anno di immatricolazione viene fatto coincidere con quello degli studenti dello stesso anno regolarmente iscritti ai Corsi di studio della Sede.
• Gli esami da inserire nelle "attività a scelta dello studente" possono essere sostenuti a partire dal primo anno di corso, previa acquisizione della frequenza.
• Possono essere riconosciuti come crediti, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative universitarie di livello post laurea, alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso.

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published on 01/07/2020 ultima modifica 01/07/2020