Articolo 7: Crediti formativi e attività formative
Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente per le attività didattiche. Ad ogni attività formativa è attribuito un certo numero di CFU e, se previsto, un voto (espresso in trentesimi) che varia a seconda del livello di preparazione dimostrato.
Il Corso di studio stabilisce che le 25 ore complessive sono suddivise di norma in 8 ore di didattica frontale per lezioni ed il resto per seminari, studio individuale e quant’altro ritenuto indispensabile per raggiungere un’adeguata preparazione.
Le ore di didattica frontale possono raggiungere la quota di massima di 10 per CFU lì dove richiesto dalle caratteristiche dell’insegnamento e/o da necessità specifiche per l’insegnamento da approvare da parte del Consiglio di Corso di studio. Ciascun docente, non appena assegnatogli l’insegnamento dal Consiglio di Corso di studio, è tenuto a presentare al Consiglio il piano delle attività formative del singolo insegnamento, specificandone la suddivisione delle attività formative (lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio o d’aula e di campo, seminari, attività di laboratorio, altre tipologie d’attività formativa). Il Consiglio di Corso di studio, valutata la coerenza con il percorso formativo e con il presente regolamento, approva i singoli piani.
Nel caso di attività di tirocinio e per la preparazione dell’elaborato finale, le 25 ore complessive sono tutte considerate come impegno individuale dello studente.
I crediti formativi inerenti le attività formative caratterizzanti, affini ed integrative sono acquisiti dallo studente previo il superamento dei relativi esami di profitto.
Per quanto concerne le altre attività lo studente potrà acquisire i CFU per gli insegnamenti a libera scelta scegliendo qualsiasi insegnamento offerto dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, anche nell’ambito dei Corsi di studio di primo livello, purché non sostenuto nella laurea triennale e riconosciuto coerente con il percorso formativo dal Consiglio di Corso di studio, così come stabilito dall’art. 6. Lo studente, al fine del predetto riconoscimento e ove necessario, deve presentare alla Segreteria studenti del Corso di studio, apposita istanza in carta semplice.
La verifica della conoscenza della lingua straniera da parte dello studente è effettuata mediante esame di profitto.
La verifica del possesso delle abilità informatiche e telematiche è effettuata mediante esame di profitto.
Per le ulteriori conoscenze linguistiche si stabilisce che per i corsi di lingua certificati, rilasciati da istituzioni internazionali riconosciute dal MIUR [Alliance française, Consejeria de educaçion-Cervantes, Goethe institute, ESP – London (English speaking board), Pitman – London, Trinity College of London, UCLES – University of Cambridge local examination syndicate] la richiesta di attribuzione crediti sia presentata dallo studente solo dopo aver sostenuto gli esami di lingue previsti.
La partecipazione a convegni e seminari, ove nel piano degli studi siano presenti CFU per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, comporta l’attribuzione dei relativi crediti purchè a) inerenti con il progetto formativo del Corso di Studio, b) preventivamente autorizzati o per i quali i promotori, prima dello svolgimento dell’iniziativa, abbiano fatto richiesta di riconoscimento dei crediti formativi a tale Consiglio, c) adeguatamente documentati e d) dietro presentazione di una relazione sui contenuti scientifici dell’evento, valutata ed approvata dal docente competente.
L’acquisizione dei CFU destinati al tirocinio formativo è disciplinato da apposito regolamento didattico consultabile sul sito http://www.dipartimentojonico.it
La Commissione tirocini, istituita presso la sede dei Corsi di studio interclasse in EAA e SIM e composta da un Presidente, due componenti, scelti tra i docenti del Corso di studio, un segretario ed un rappresentante degli studenti, valuta, volta per volta, le conoscenze, le competenze e le abilità professionali, nonché le esperienze pregresse, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti dal presente regolamento, a completamento del percorso di studi.
Al fine di autorizzare eventuali cambi di corso per gli insegnamenti sdoppiati, il Consiglio di Facoltà del 9 marzo 2011 ha deliberato la seguente regola che vige nel presente regolamento:
“I cambi di corso saranno autorizzati agli studenti che ne avanzeranno richiesta formale che dovrà
pervenire entro e non oltre trenta giorni dall’inizio delle lezioni disciplinate dal calendario didattico, nella percentuale del 5% sul numero degli immatricolati per ciascun corso di studi.
Oltre tale limite i cambi di corso saranno consentiti agli studenti che lo chiederanno per comprovati motivi di salute; tutte le richieste di cambi di corso avanzate dagli studenti di questa Facoltà saranno analizzate dalla Giunta”.
Gli studenti possono svolgere attività formative presso altre Università, nazionali o estere, e chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse.
Tale facoltà può essere esercitata sulla base di:
- apposite convenzioni stipulate dall’Università degli Studi di Bari con l’Ateneo straniero le quali prevedano l’equiparazione degli insegnamenti svolti e degli esami sostenuti;
- programmi di mobilità riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- specifico provvedimento di autorizzazione adottato dal Consiglio del Corso di studio su motivata richiesta dello studente.
Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti presso l’Università straniera, lo studente deve certificare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa ed, eventualmente, l’avvenuto superamento della prova di esame.
Ad eccezione degli obblighi previsti dalla normativa vigente, non sono imposti ulteriori obblighi a carico degli studenti.