Articolo 10: Esami e altre verifiche del profitto
Immediatamente dopo la conclusione del ciclo di lezioni relativo a ciascun insegnamento, gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sono ammessi a sostenere la relativa prova di valutazione del profitto nelle forme preventivamente approvate dal Consiglio del Corso di studio su proposta del docente titolare ed opportunamente pubblicizzate all’inizio dell’anno accademico.
Gli esami da inserire nelle "attività a scelta dello studente" possono essere sostenuti una volta acquisita la frequenza dei relativi corsi nel primo anno di corso.
La prova di esame può essere scritta e/o orale e/o pratica e tende ad accertare l’avvenuto raggiungimento egli obiettivi formativi prefissati per la specifica disciplina. Essa si svolge nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e del suo svolgimento viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dallo studente esaminato.
Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell’esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l’attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari.
Sono indette annualmente tre sessioni di esame in periodi diversi da quelli di svolgimento delle lezioni: la prima nell’intervallo tra il primo ed il secondo semestre; la seconda al termine del secondo semestre; la terza immediatamente prima dell’inizio del nuovo anno accademico. Con motivata delibera, il Consiglio di Corso di studio può indire sessioni straordinarie di esame anche per particolari categorie di studenti.
Le date degli esami sono stabilite all’inizio dell’anno accademico dai docenti titolari degli insegnamenti nel rispetto del calendario accademico e sono pubblicate sul sito web del Dipartimento nella sezione dedicata al Corso di studio 20 gg. prima dell’inizio della sessione. Le date d’esame, inoltre, sono razionalizzate evitando casi di contemporaneità per le discipline del medesimo anno di corso. Per ciascuna sessione sono fissate una o più sedute, in tal caso con un intervallo non inferiore a quindici giorni. Per ciascuna sessione sono fissate una o più sedute, in tal caso con un intervallo non inferiore a quindici giorni.
Gli studenti sono ammessi a sostenere gli esami di profitto relativi a ciascun insegnamento dalla prima sessione immediatamente successiva alla conclusione delle lezioni e a seguito di una prenotazione da effettuarsi per via telematica almeno cinque giorni prima della data prevista per l’esame.
Il docente titolare dell’insegnamento può disporre lo svolgimento di verifiche periodiche; esse possono concorrere alla verifica finale.
Per le commissioni giudicatrici il docente deve attenersi a quanto disposto dall’art. 24 comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo. La nomina dei cultori della materia è disciplinata dal “Regolamento per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia” di cui alle delibere SA 3 marzo 2014, punto 4, CD 12 maggio 2014 (integrata da CD 19 dicembre 2014 smi) che riportano i seguenti requisiti:
- possesso da almeno tre anni di laurea magistrale;
- possesso di competenze scientifiche, comprovate da idonee pubblicazioni nella materia per la quale fa parte della Commissione, ovvero la partecipazione in qualità di relatore a Convegni e Seminari di rilevanza nazionale e/o internazionale;
- continuativa e documentata attività di ricerca;
- possesso del titolo di dottore di ricerca o, per coloro che siano ancora dottorandi, ammissione al secondo anno di corso.
Inoltre:
- l’aspirante deve dichiarare di non svolgere funzioni didattiche in scuole o istituti privati di preparazione di esami universitari;
- il numero massimo di cultori per le discipline fondamentali non deve superare sei, per le discipline opzionali non deve superare tre;
- i cultori della materia, al pari del personale strutturato dell’Ateneo, sono tenuti, nell’esercizio/svolgimento delle funzioni connesse al loro ruolo, ad aderire e rispettare quanto previsto dal “comportamento etico”dell’Ateneo;
- la designazione del cultore della materia, quale componente delle commissioni di esame, spetta al Direttore del Dipartimento, su richiesta del titolare del corso e in base ai criteri su esposti, previo parere del Consiglio di Corso di Studio.