Articolo 8 - Verifiche di profitto

Le verifiche del profitto devono tendere ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti al corso di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle verifiche del profitto sono stabilite dall’art. 30 del RAD. Esse possono essere orali, scritte ovvero scritte e/o orali. Possono altresì essere previste anche eventuali verifiche intermedie o “esoneri” orali e/o scritti. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

 

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pubblicato il 02/07/2020 ultima modifica 20/09/2021