Regolamento per il riconoscimento di attività seminariali

Delibera del Consiglio Interclasse del 17 luglio 2018




                                                     Art. 1 - Cosa si intende per attività seminariale


Nel presente regolamento per attività seminariale s'intendono  i seminari, anche occasionali e le conferenze. L'attività seminariale organizzata dal:

a)  Dipartimento di Economia e Finanza o da altri Dipartimenti dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro;

b)  organizzazioni studentesche dell'Università  degli studi di Bari Aldo Moro;

c)  da enti, organizzazioni esterne;

può essere riconosciuta come attività formativa per lo studente e pertanto soggetta all'attribuzione  di crediti formativi se coerente con il curriculum formativo.

Le attività formative seminariali si collocano tra le attività a scelta dello studente (cfr. art. 10
Regolamento didattico di Ateneo e art. 4 comma 1.1 del Regolamento didattico dei Corsi di Laurea).

I crediti a scelta dello studente possono essere acquisti dallo studente a partire dal primo anno nel rispetto delle semestralità e delle propedeuticità (art. 5 del Regolamento didattico dei Corsi di Laurea).

Il totale delle ore di frequenza dedicate all'attività seminariale, convertito in CFU, contribuisce al raggiungimento dei 180 CFU necessari allo studente per il conseguimento del titolo di studio.


                                                                     Art. 2 – Riconoscimento


Il seminario per il quale si chiede il riconoscimento dei CFU deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di corso di laurea che valuta soprattutto la coerenza delle tematiche trattate con gli obiettivi del corso di laurea.

I soggetti di cui art. 1 lettere a, b e c), organizzatori del seminario, propongono tramite richiesta scritta al Coordinatore di Corso di studio - almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'evento seminariale -  il riconoscimento in crediti formativi legato alla frequenza da parte dello studente.

Il Coordinatore concede il riconoscimento dei crediti interpellando, se possibile, la Giunta o il Consiglio Interclasse, affinché le ore dell'attività  formativa contribuiscano al riconoscimento dei crediti formativi. L'attribuzione  dei CFU all'attività seminariale segue le norme riportate nell'art. 3 del presente regolamento.


                                                           Art. 3 - Modalità di riconoscimento

Lo studente deve certificare la partecipazione a 15 ore di attività seminariale frontale per conseguire 1 (uno) CFU.

Se il seminario richiede un impegno inferiore alle 15 ore, lo studente deve seguirne più di uno fino al raggiungimento del monte orario (di 15 ore) necessaria al conseguimento di 1 CFU.


                                                                         Art. 4 - Attività


La registrazione della frequenza è effettuata tramite l'apposizione della firma a inizio e fine seminario esibendo un documento di riconoscimento. Successivamente sarà cura degli organizzatori:

A) consegnare alla segreteria studenti in originale
 
1) la lista degli studenti che hanno frequentato il seminario;

2) la modulistica utilizzata per il rilievo delle presenze:

3) l'autorizzazione ricevuta dal Corso di Studio.

Una copia di tale documentazione va consegnata al Coordinatore del Consiglio Interclasse.

B) rilasciare un attestato di frequenza agli studenti con indicazione della durata in ore del seminario. Lo studente, infine, dovrà presentare l'attestato di frequenza presso la segreteria studenti per farlo computare nella propria carriera universitaria.

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pubblicato il 06/07/2013 ultima modifica 07/06/2020