Riconoscimento CFU Convegni

Linee Guida per il riconoscimento di CFU a Convegni/attività seminariali Approvate dal Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza il 22 gennaio 2020

Art. 1 Funzione delle linee guida

Le presenti linee guida disciplinano limiti e modalità di riconoscimento di CFU per convegni e attività seminariali organizzati presso l’Università degli Studi di Bari, nell’ambito delle c.d. attività a scelta dello studente di cui all’art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Modalità di organizzazione dei Convegni e delle attività seminariali

Affinché la frequenza dei Convegni e delle attività seminariali possa dar luogo al riconoscimento di CFU nell’ambito delle attività a scelta libera necessarie allo studente per il conseguimento del titolo di studio, devono essere rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) i convegni e le attività devono essere organizzati da docenti del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e del Corso di Laurea Triennale in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità, con il più ampio coinvolgimento dei docenti dei SSD cui si riferiscono i temi della stessa attività seminariale ovvero, se organizzati da enti e organizzazioni esterni e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza, devono essere connotati dal diretto coinvolgimento dei docenti dei suddetti Corsi di studio, in qualità di relatori o partecipanti;

b) almeno un docente dei suddetti Corsi di studio deve rendersi promotore e garante dell’iniziativa e inviare al Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Giurisprudenza, almeno 10 giorni prima dell’evento, una comunicazione recante la descrizione dettagliata dell’iniziativa, possibilmente corredata di locandina, indicando in particolare la durata delle attività, il (ovvero i) SSD di riferimento, le modalità per la certificazione della partecipazione dello studente all’attività, la modalità di accertamento degli apprendimenti cui subordinare il riconoscimento del credito (relazione di cui all’art. 6 o eventuali modalità alternative di accertamento degli apprendimenti, quali ad es. somministrazione di questionari, partecipazione a workshop o attività pratiche che richiedono impegno ulteriore rispetto all’orario del Convegno/ attività seminariale);

c) il Convegno o l’attività seminariale deve avere ad oggetto tematiche inerenti uno o più SSD inclusi tra i settori delle discipline di base, caratterizzanti o affini del Corso di Studio frequentato dallo studente che intende ottenere il riconoscimento. 

Art. 3 Rapporto tra didattica disciplinare integrativa e attività che danno diritto al riconoscimento di CFU

1. Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento di CFU, qualora vengano svolte attività seminariali a margine della didattica disciplinare frontale da parte di docenti del Corso di Studio, il docente organizzatore di tali attività seminariali deve specificare, comunicandolo al Coordinatore, se l'argomento di cui all’attività seminariale abbia attinenza o meno con la materia d'insegnamento impartita.

In caso di attinenza alla didattica disciplinare, l’attività seminariale va qualificata come didattica integrativa (obbligatoria nella misura di 2 ore di didattica non frontale per ciascun CFU della disciplina) e non può di regola dare luogo a riconoscimento di crediti aggiuntivi per gli studenti partecipanti.

Solo chi frequenti l’attività didattica integrativa separatamente dal corso di didattica disciplinare, perché prevista e/o frequentata in un diverso anno di corso (es. studente di terzo anno che segue seminari attinenti a materia di insegnamento impartita al primo anno) può chiedere il riconoscimento di CFU secondo la disciplina sopra indicata.

Art. 4 Procedimento di determinazione dei crediti riconoscibili e relativa pubblicità

1. I CFU riconoscibili per la partecipazione al Convegno/attività seminariale vengono determinati sulla base della disciplina del riconoscimento di CFU per le attività didattiche, secondo cui ad ogni CFU corrispondono quanto meno 8 ore di didattica frontale. Non sono riconoscibili CFU per attività della durata inferiore a 4 ore, corrispondenti a 0,5 CFU.

2. Il Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Giurisprudenza, su delibera della Giunta ove la tempistica di svolgimento dell’attività ne consenta la riunione, e verificato il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3, autorizza il riconoscimento dei CFU in conformità al criterio di calcolo di cui al comma 1 e ne dà comunicazione al soggetto organizzatore, al docente garante ed alla segreteria studenti.

Art.5 Riconoscimento dei CFU

1. Per ciascuno studente partecipante, il totale delle ore di frequenza dedicate all'attività seminariale/Convegno, convertito in CFU secondo il criterio di cui all’art. 4 comma 1, può contribuire al raggiungimento dei CFU necessari per il conseguimento del titolo di studio nell’ambito delle attività a scelta dello studente.

2.  La partecipazione parziale ai Convegni/attività seminariali o alle sessioni non dà di regola diritto all’attribuzione di CFU, salvo che l’attività non si articoli in sessioni nettamente distinte, cui siano specificamente riconosciuti CFU, sempre che lo studente partecipi per intero alla sessione.

Art. 6 Obblighi dello studente e del docente promotore/garante ai fini del riconoscimento di CFU

1. Lo studente:

a) deve prenotarsi al Convegno/seminario presso l’ufficio dell’unità di p.t.a. a ciò preposta, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’attività stessa, indicando oltre alle generalità il proprio anno di corso;

b) deve certificare la partecipazione alle attività, apponendo la propria firma sui fogli di presenza di cui all’art. 7.

c) considerato che a ciascun CFU corrispondono di regola 8 ore di didattica frontale, 2 ore per attività didattiche integrative, esercitazioni e seminari e 15 ore di studio individuale, per un totale di 25 ore, deve elaborare una breve relazione sull'argomento oggetto del Convegno/attività seminariale, ovvero comprovare altrimenti gli apprendimenti acquisiti, secondo le modalità individuate nella comunicazione di cui all’art.2.

2. Il docente promotore/garante è responsabile:

a) della raccolta delle attestazioni di partecipazione alle attività, ivi compresi gli eventuali workshop/attività pratiche alternativi alla relazione;

b) della raccolta delle relazioni elaborate dagli studenti e della verifica della loro originalità, cui è subordinato il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi.

Nelle attività di raccolta delle attestazioni e delle relazioni il docente può avvalersi dell’ausilio delle rappresentanze studentesche, ferma restando la sua responsabilità in ordine alla correttezza del procedimento di raccolta.

Art. 7 Registrazione della partecipazione alle attività

1. La registrazione della partecipazione alle attività è effettuata tramite la sottoscrizione apposta su fogli di presenza, predisposti dalla segreteria didattica sulla base delle prenotazioni, con nome, cognome, numero di matricola, anno di corso, firma di entrata, ora di entrata, firma di uscita, ora di uscita.

2. Non oltre due giorni dopo lo svolgimento dell’attività dovranno essere consegnati alla unità di p.t.a. a ciò preposta, a cura e sotto la responsabilità del docente proponente/garante, i fogli di presenza, corredati dell’elenco alfabetico degli studenti che hanno frequentato il seminario.

3. Una copia di tale documentazione va consegnata per l’archiviazione alla Segreteria didattica dei Corsi di Laurea.

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published on 26/05/2020 ultima modifica 18/09/2020