Art. 7 – Prova finale

  1. La laurea si consegue con il superamento della prova finale. Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle attività previste dal presente regolamento, i quali, sommati ai 4 CFU da acquisire con la prova finale - consistente in un elaborato preparato sotto la guida di un docente ed eventualmente, collegato alle attività di tirocinio/stage) - gli consentono di ottenere almeno 180 crediti.

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto dinanzi ad una commissione costituita da almeno da 3 componenti (il relatore e, per gli iscritti militari, un docente della Difesa), seguita dalla proclamazione dinanzi ad una commissione di laurea costituita secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e d’Ateneo vigente.

La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall’art. 32 del RAD partendo dalla media conseguita dal laureando in tutti gli esami di profitto sostenuti; al candidato possono essere attribuiti fino ad un massimo di otto punti (9 solo se si tratta di studenti in corso) in caso di laurea compilativa fino ad un massimo di dieci punti (11 solo se si tratta di studenti in corso) in caso di laurea sperimentale. In entrambi i casi, se il punteggio finale è di 109, in caso di peculiare apprezzamento dell’elaborato finale e della discussone a giudizio unanime della commissione, può essere arrotondato a 110. Per l’attribuzione della lode si parte dalla votazione finale pari almeno a 102,00.

Al momento dell’esame finale, la Commissione dovrà aver già preso atto della carriera accademica del laureando e della sua media.

Per l’a.a. 2024-2025 sono previste le seguenti sessioni di laurea:

 

Periodo

Sessione

dal 7 al 10 aprile 2025

straordinaria a.a. 23/24

dal 7 all’ 11 luglio 2025

estiva a.a. 24/25

dal 13 al 17 ottobre 2025

autunnale a.a. 24/25

dal 9 al 12 dicembre 2025

pubblicato il 12/06/2024 ultima modifica 12/06/2024

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