Trasferimento in ingresso e passaggi di corso

Modalità per il trasferimento da altri CdS

La Giunta del Consiglio del Corso Interclasse in Scienze Geologiche (Giunta del CISG) delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studio individuale.
La Giunta delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito altro titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa sarà concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al piano di studio ufficiale.
Relativamente al trasferimento di studenti da altro corso di studio, ovvero da altra Università, la Giunta opererà per il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già acquisiti dallo studente; essa adotterà criteri atti a verificare la migliore corrispondenza possibile tra i contenuti degli insegnamenti acquisiti e presentati dagli studenti con il piano di studio ufficiale riportato nel presente Regolamento Didattico. A tal proposito sarà eventualmente richiesta allo studente anche la presentazione dei programmi svolti nei corsi e si ricorrerà, se necessario, a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
Il mancato riconoscimento di crediti sarà adeguatamente motivato dalla Giunta.

In caso di trasferimento dello studente da corsi di studio appartenenti alla medesima classe (L-34) od equivalente, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non sarà inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia stato svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del Regolamento ministeriale di cui all’art. 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rimarranno, comunque, registrati nella carriera universitaria dell’interessato.
Sarà possibile concedere l’iscrizione ad anni successivi al primo riconoscendo crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione e valutati positivamente a tal fine dalla Giunta sulla base della documentazione presentata.
Saranno riconosciuti come crediti (nella misura non superiore a 12 e corrispondenti ai crediti formativi a scelta dello studente), le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l’Ateneo di Bari.
Le conoscenze e le abilità professionali su citate per essere riconoscibili dovranno essere strettamente correlate con le competenze che il Corso di Studio intende dare tramite il proprio sviluppo didattico.

Per ulteriori informazioni si fa riferimento al quanto riportato nelle pagine web dedicate dell'Ateneo.

pubblicato il 25/07/2025 ultima modifica 25/07/2025

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