Obblighi di frequenza e Propedeuticità
attività formative.
Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad uno o più corsi integrati di un determinato anno di corso, può iscriversi all’anno successivo rispettando le indicazioni indicate nella tabella successiva (Tab. A), con l’obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
È consentita l’iscrizione da un anno di corso al successivo esclusivamente agli studenti che al termine della sessione di recupero del secondo semestre (cioè entro il mese di
febbraio dell’anno successivo) abbiano superato i corsi integrati previsti dalla seguente tabella:
Per iscriversi al …
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occorre aver superato …
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II anno |
2 esami del I anno |
III anno |
tutti gli esami del I anno |
IV anno |
tutti gli esami dei primi due anni e 1 esame del III anno |
V anno |
tutti gli esami dei primi tre anni |
VI anno |
tutti gli esami dei primi quattro anni e 2 esami del V anno |
Si precisa che si definisce superato un corso integrato, qualora lo studente abbia acquisito almeno il 75% dei CFU totali previsti dallo stesso.
Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai Corsi previsti dal piano di studio per un determinato anno di corso, sia in debito di un numero di corsi integrati superiore a quanto previsto dalla tabella precedente è iscritto allo stesso anno con la qualifica di "ripetente", senza obbligo di frequenza, fatte salve diverse e motivate deliberazioni assunte dal Consiglio del CLMOPD.
Le propedeuticità sono elencate nel Regolamento didattico del CDS.(art. 4.5)