Regolamento Didattico a.a. 2014/2015

 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA – LMG/01
Coordinatore: Prof.ssa Daniela Caterino


REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo
Art. 3 – Profili professionali di sbocco per i Laureati nel Corso di studio
Art. 4 - Requisiti per l’ammissione , modalità di verifica e recupero dei debiti formativi
Art. 5 – Crediti formativi
Art. 6 – Manifesto degli studi
Art. 7 – Curricoli e Piani di studio individuali
Art. 8 – Calendario didattico
Art. 9 – Verifiche del profitto
Art. 10 – Prova finale e conseguimento del titolo
Art. 11 – Riconoscimento di crediti
Art. 12 – Disposizioni finali


 

Art. 1 – Finalità
Il presente Regolamento didattico disciplina l’articolazione dei contenuti didattici, gli aspetti organizzativi e di funzionamento del corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01), originariamente istituito presso la II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari a partire dall’A.A. 2008/09 ed attualmente istituito presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici: società, ambiente, culture, che ne costituisce Dipartimento di riferimento, in conformità alla vigente normativa nazionale, dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento didattico di Ateneo (RAD), secondo l’ordinamento definito nel vigente Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo
Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (di seguito: Corso di studio) sono in primo luogo quelli qualificanti della classe LMG/01 (Giurisprudenza), in conformità agli indirizzi della riforma di cui al d.m. 270/2004 e s.s.m.
Nello specifico, il Corso di studio si ripropone di fornire, oltre alle necessarie competenze giuridiche di base, una formazione giuridica aderente alle peculiari esigenze del territorio jonico ed in linea con la dichiarata vocazione euro-mediterranea del corso di studio e del DJSGE. A tal fine, il Corso intende formare gli studenti al dominio dei principali saperi dell’area giuridica, da realizzarsi attraverso un equilibrato rapporto tra la formazione culturale di base, la formazione sui fondamenti e sugli aspetti sistematicamente più rilevanti delle principali discipline di diritto positivo e la formazione in discipline affini od integrative rilevanti per la comprensione della dinamica del diritto. In particolare, è assicurata la formazione negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario.
Per realizzare questi obiettivi, nel rispetto dei limiti quantitativi posti dalla normativa in atto, sia l’organizzazione complessiva dell’attività didattica, sia ciascun corso privilegia i contenuti metodologici e sistematici rispetto alla quantità di nozioni.
L’ordinamento del corso di studio per gli studenti immatricolati a partire dall’A.A. 2014/15 è articolato in quattro indirizzi, con un biennio comune e percorsi differenziati nel triennio successivo: Forense, Giurista d’impresa, Internazionale, Pubblica Amministrazione.
Al termine del quinquennio, per tutti gli indirizzi di studio, il Corso di studio si propone di dare agli studenti la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, nonché la capacità di impostare le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali di casi e di fattispecie, in forma scritta e orale, con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di valore. I laureati devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari, nonché devono conseguire livelli di conoscenza adeguati per chi intenda ricevere una
formazione giuridica superiore, premessa indispensabile per l’avvio alle professioni legali. Il Corso di studio fornisce la conoscenza approfondita di settori fondamentali dell’ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché l’acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professionalità del giurista, comprendendo anche le modalità di accertamento delle abilità informatiche e prevedendo, in relazione a obiettivi specifici di formazione, stage e tirocini. In particolare, il nuovo ordinamento di studio applicabile agli studenti immatricolati dall’A.A. 2014/15 prevede un periodo di tirocinio pre-laurea presso imprese ed Enti pubblici (Tribunali, Enti Locali, Agenzia delle Entrate ed altri) il tirocinio attribuisce 3 CFU (75 ore di pratica effettiva).
Il Corso si svolge in cinque anni ed i crediti da conseguire per la laurea sono 300, con la precisazione che a ciascun credito corrispondono 8 ore di didattica frontale, 2 ore per attività didattiche integrative, esercitazioni e seminari e 15 ore di studio individuale, in tal modo essendo garantito che la quota di impegno orario complessivo di studio riservato allo studente supera il 50% dell'impegno orario complessivo.
Per conseguire i propri obiettivi, il Corso di Studio si avvale di relazioni culturali con altre Università italiane e straniere e con Istituti Superiori di studio e di ricerca e promuove le necessarie forme di collaborazione ed interscambio in grado di favorire la mobilità dei docenti e degli studenti.

Art. 3 – Profili professionali di sbocco per i Laureati nel Corso di studio
Il Corso di studio mira a formare laureati qualificati per poter svolgere le seguenti professioni, elencate in conformità dei profili ISTAT:
a) avvocato;
b) magistrato;
c) notaio;
d) Esperto giuridico in imprese private
e) Esperto giuridico in enti pubblici.
Oltre che all’accesso alla professione legale (previo superamento dell’Esame di Stato), al notariato ed alla magistratura (previo concorso), i laureati nel Corso di Studio possono essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rilevano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali. Quando il piano di studio scelto dallo studente sia conformato alle indicazioni dell’All.4 della Tabella Ministeriale sulle Classi di Concorso, il Corso di studio consente altresì l’accesso al TFA e l’abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A/19 (Discipline giuridiche ed economiche).

Art. 4 - Requisiti per l’ammissione , modalità di verifica e recupero dei debiti formativi
Il Corso di studio non prevede accesso programmato.
In conformità al disposto dell’art. 27 del RAD, per essere ammessi al Corso di studio occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, che consenta l’apprendimento di
elementi fondamentali di cultura generale; per gli studenti di madrelingua straniera, è necessario che la formazione superiore acquisita consenta altresì l’apprendimento del corretto uso della lingua italiana o che, in ogni caso, lo studente possegga un’adeguata conoscenza della stessa.
Per l'accesso al corso di studi si richiedono inoltre:
- la conoscenza dei principali fenomeni socio-economici e politico-istituzionali contemporanei, nonché delle loro matrici storiche e culturali, con particolare riguardo agli ordinamenti democratici e alla Costituzione italiana;
- la capacità di comprendere, analizzare e rielaborare criticamente un testo esponendolo con competenza linguistica.
In linea di principio, si assume che tali conoscenze e capacità vengano acquisite per effetto del conseguimento del suddetto Diploma o titolo estero equipollente e pertanto non viene prevista alcuna forma obbligatoria di verifica preventiva del possesso di tali conoscenze al momento della iscrizione.
Tuttavia, qualora lo studente non abbia superato almeno due esami relativi a discipline di I anno al termine della I sessione ordinaria di esame, sarà tenuto a partecipare al Test sui saperi essenziali, con le modalità stabilite dal Consiglio di Interclasse, che può inoltre istituire corsi di recupero delle conoscenze di accesso, con attività didattiche appositamente previste. La frequenza di tali attività è accessibile su domanda anche agli altri studenti del Corso di Laurea e può costituire per costoro attività formativa di libera scelta. In alternativa, gli studenti che risultino privi delle conoscenze preliminari relative ai saperi essenziali possono essere avviati anche alla frequenza di attività di tutorato didattico d’Ateneo.

Art. 5 – Crediti formativi
In conformità a quanto disposto agli artt. 11 e 30 del RAD, i crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa possono essere acquisiti dallo studente:
a) di norma, previo il superamento dell’esame relativo alla disciplina compresa nel piano di studi;
b) per le conoscenze informatiche, linguistiche e relazionali, a seguito dell’esito positivo di una prova idoneativa ovvero attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture competenti, secondo la normativa vigente; il livello di conoscenze e competenze richieste per l’attribuzione dei crediti relativi alle conoscenze informatiche, linguistiche e relazionali è determinato secondo i criteri di cui all’all. 1 del presente Regolamento.
c) per le attività a scelta dello studente e le altre attività che comportino frequenza di eventi formativi, tirocini, stages, mediante acquisizione della relativa attestazione di frequenza; la Giunta di Interclasse, verificata la coerenza dell’attività autonomamente scelta dallo studente rispetto al suo progetto formativo, delibera il riconoscimento dei crediti corrispondenti. Il numero di crediti da riconoscere potrà essere stato predeterminato con delibera del Consiglio di Interclasse.
d) mediante riconoscimento di attività pregresse, in conformità al Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi ed all’art. 31 del RAD.
Il riconoscimento di crediti formativi per gli esami sostenuti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca viene svolto dalla Giunta di Interclasse in conformità del relativo Regolamento di Ateneo e dell’art. 33 del RAD; il Consiglio di Interclasse può approvare linee guida per la riconoscibilità di specifiche attività formative.
La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente è fissata convenzionalmente in 60 crediti, se lo studente è impegnato a tempo pieno negli studi universitari. Lo studente che non possa disporre pienamente del proprio tempo per dedicarlo allo studio può richiedere, all’atto dell’immatricolazione o dell’iscrizione ad anni successivi al primo, l’iscrizione a tempo parziale in conformità all’art. 35 del RAD. In tal caso il piano di studi da seguire sarà quello riportato in allegato al presente Regolamento (all. 4).

Art. 6 – Manifesto degli studi
Nel rispetto delle tempistiche indicate dall’art. 26 del RAD, il Consiglio di Interclasse propone alla struttura didattica competente il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico e, sentiti i docenti interessati, i nominativi dei titolari degli insegnamenti e delle diverse attività formative. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento approva il piano didattico e l’elenco dei docenti titolari degli insegnamenti.
In particolare, il Manifesto degli studi contiene:
1. Il piano di studi del Corso di laurea quinquennale Magistrale in Giurisprudenza, in cui per ogni insegnamento vengono individuati:
a) Il settore scientifico disciplinare di riferimento (s.s.d.);
b) L’eventuale articolazione in moduli;
c) L’anno di corso in cui viene impartito;
d) La natura dell’attività formativa di riferimento;
e) Le eventuali propedeuticità da rispettare;
f) I nominativi dei docenti, qualora siano già stati individuati;
g) I crediti formativi attribuiti;
h) Le modalità di riconoscimento dei crediti.
2. I requisiti di ammissione al Corso di Laurea;
3. Le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
4. I periodi di inizio e svolgimento delle attività;
5. Le ulteriori informazioni ritenute utili ai fini della massima trasparenza dell’offerta didattica, di volta in volta determinate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio di Interclasse.

Art. 7 – Curricoli e Piani di studio individuali
Il percorso del Corso di studio per gli studenti immatricolati a partire dall’A.A. 2014/15 è articolato in quattro indirizzi, analiticamente descritti nel Piano di studio del nuovo ordinamento di studio che costituisce parte integrante del presente Regolamento (all. 3).
Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al Piano di Studio, di eventuali attività formative previste come alternative tra loro e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell’ordinamento didattico di riferimento.
Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l’insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l’acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e danno luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
Lo studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi individuale all’atto dell’immatricolazione e può modificarlo all’atto dell’iscrizione agli anni successivi; la scelta dell’indirizzo viene attuata all’atto dell’iscrizione al terzo anno di corso.

Art. 8 – Calendario didattico
Il periodo per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative coincide di norma col periodo compreso tra il 25 settembre e il 31 maggio successivo, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 28 del RAD.
La Giunta del Corso di Studio, sentiti i docenti interessati e in funzione delle esigenze dei percorsi didattici, formula alla Struttura Didattica competente le proposte organizzative in ordine all’orario delle lezioni e alle altre attività didattiche. In particolare, la Giunta del Corso di Studio propone le date relative alle attività didattiche, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità stabilite prima dell’inizio delle lezioni dell’anno accademico e le comunica alla competente Struttura Didattica, la quale provvederà alla pubblicazione sul sito web del rispettivo Corso di Studio.
Il calendario delle attività didattiche deve di regola prevedere un carico di c.f.u. equamente distribuito nel corso dei due semestri di ciascun anno accademico, avendo riguardo alle attività didattiche relative a ciascun anno di corso.
Il calendario degli esami di profitto, delle prove di verifica e delle fasce orarie di svolgimento delle lezioni è determinato in base alle modalità stabilite all’art. 28 del RAD. Il numero annuale degli appelli è, comunque, non inferiore a 8 e la loro distribuzione entro l’anno è stabilita dalla Giunta del Consiglio di Corso di Studio in modo tale che risultino distanziati tra loro da almeno 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diverso insegnamento dello stesso semestre. Il numero annuale degli appelli può essere elevato, ulteriormente, per gli studenti “fuori corso” o per studenti che si trovino in particolare situazione.
Di norma, salvo casi eccezionali, gli appelli di esami fondamentali relativi allo stesso periodo didattico ed allo stesso anno di corso non devono sovrapporsi.
Le prove finali si svolgono sull’arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da gennaio ad aprile.

Art. 9 – Verifiche del profitto
Le verifiche del profitto devono tendere ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti al corso di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Caratteristiche e modalità di svolgimento delle verifiche del profitto sono stabilite dall’art. 30 del RAD.
Le verifiche che consistono in esami possono essere orali, scritte ovvero scritte e orali. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
In caso di discipline articolate in corsi biennali, con esame finale al termine del secondo corso, è in facoltà del docente titolare del I corso, previo accordo con il docente titolare del II corso, proporre al Consiglio di Interclasse l’istituzione di una prova di esonero intesa ad accertare la preparazione dello studente relativamente al programma del I corso. L’istituzione delle prove di esonero deve risultare dal Manifesto degli studi.
La prova di esonero non dà luogo ad attribuzione di crediti formativi, ma consente allo studente di suddividere l’accertamento della preparazione in due parti. La votazione finale verrà attribuita in sede di esame, al termine del II corso, con voto pari alla media aritmetica ponderata in base al numero di c.f.u. attribuito a ciascun corso. Le prove di esonero verranno verbalizzate su appositi verbali di esonero, con mera funzione mnemonica, da custodirsi a cura della segreteria didattica di Corso di Studio.
E’ facoltà dello studente decidere se avvalersi della prova di esonero o sostenere l’esame in unica prova al termine del corso biennale.
In caso che lo studente si avvalga della prova di esonero, è tenuto a sostenere l’esame sulla restante parte del programma entro l’appello straordinario (aprile) dell’anno accademico successivo a quello in cui ha conseguito l’esonero per il primo corso.
Lo studente deve rispettare le propedeuticità vigenti, quali risultano dalla tabella riportata nell’All. 2, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Eventuali nuove propedeuticità, stabilite dal Consiglio di Interclasse, vengono rese note agli studenti prima dell’inizio delle lezioni di ciascun anno per mezzo del sito web del Corso di Studio. Le prove d’esame sostenute senza rispettare le propedeuticità obbligatorie verranno annullate d’ufficio.

Art. 10 – Prova finale e conseguimento del titolo
La prova finale consiste nella presentazione da parte dello studente di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore e nella sua discussione innanzi alla commissione di laurea.
Su domanda del candidato, in presenza di obiettive ragioni giustificative accertate dal Consiglio di corso di Studi, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera può essere redatto l’elaborato scritto.
La valutazione della prova finale avviene in conformità con quanto disposto dall’art. 32 del RAD; al candidato possono essere attribuiti un massimo di otto punti. Il punteggio finale di 109 può essere arrotondato al 110.

Art.11 – Riconoscimento di crediti
La Giunta di Interclasse delibera sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale. Delibera altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da una Università ad un’altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già acquisiti dallo studente, secondo criteri e modalità previsti, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Nel trasferimento tra corsi di laurea istituiti presso la ex II Facoltà di Giurisprudenza, il colloquio di convalida non è dovuto per il riconoscimento di esami con la medesima denominazione cui corrispondano crediti in misura differente, purché la differenza di crediti sia pari o inferiore ai 3 c.f.u.
Possono essere riconosciute come crediti, secondo i criteri determinati nell’all. 1 al presente Regolamento, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso.

Art.12 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento didattico si rinvia alle norme di legge, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo ed al Regolamento didattico di Ateneo.

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pubblicato il 25/09/2013 ultima modifica 16/11/2015