Articolo 4 - Descrizione del percorso formativo e dei metodi di accertamento

      1. Il piano di studi del Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende prevede un unico curriculum, con le propedeuticità specificate, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie e di attività scelte autonomamente.
      2. Gli studenti sono tenuti a segnalare come intendono acquisire i CFU a scelta autonoma al Consiglio del Corso di Studio che esprimerà un giudizio sull’adeguatezza delle motivazioni fornite per giustificare la coerenza del percorso formativo. Si considerano coerenti con le finalità del Corso di Studio tutti gli insegnamenti attivati nell’ambito del Corso di Studio triennale in Economia e Amministrazione delle aziende; pertanto, la segnalazione indicata in precedenza e la conseguente procedura autorizzativa si renderà necessaria solo nel caso in cui lo studente voglia sostenere esami attivati in altro Corso di Studio dell’Ateneo o nell’ambito dei corsi di competenze trasversali. Tale richiesta potrà, comunque, essere presentata solo per insegnamenti non attivi presso il Corso di Studio in esame. Lo studente, al fine del predetto riconoscimento e ove necessario, deve presentare alla Segreteria studenti del Corso di Studio, apposita istanza in carta semplice. Il Consiglio di Corso di Studio valuta, inoltre, l’eventuale proposta da parte degli studenti, di piani di studio individuali, verificando la coerenza del piano proposto con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell’ordinamento didattico. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto. Il Consiglio di Corso di Studio Interclasse, nell’eventualità in cui dovessero essere stipulate apposite convenzioni con Enti ed Istituzioni pubblici, provvederà alla realizzazione di appositi piani di studio (abbreviazione degli studi) per le diverse tipologie di studenti che intenderanno iscriversi al Corso in virtù del loro diverso livello professionale (ex legge 28 dicembre 2001, n. 488).
      3. Le attività formative e i relativi obiettivi formativi sono descritti nell’allegato 1. Per maggiori dettagli sulle singole attività formative e le singole modalità-criteri di verifica della preparazione-profitto, si rinvia ai Syllabus-Programmi dei singoli insegnamenti che sono disponibili online sul sito web del Corso di Studio all’indirizzo https://www.uniba.it/it/corsi/economia-amministrazione-aziende. Il percorso formativo per ogni anno di corso per gli studenti impegnati a tempo pieno è descritto nell’allegato 2a e per gli studenti impegnati a tempo parziale nell’allegato 2b del presente Regolamento. Tutta l’attività didattica è suddivisa in due periodi semestrali. L’ora di lezione ha una durata effettiva di 45 minuti, allo scopo di ottimizzare i livelli di attenzione ed il grado di apprendimento da parte degli studenti.
      4. Il credito formativo universitario (CFU) è l’unità di misura del lavoro svolto dallo studente per le attività didattiche. Ad ogni attività formativa è attribuito un certo numero di CFU e, se previsto, un voto (espresso in trentesimi) che varia a seconda del livello di preparazione dimostrato. Ogni CFU corrisponde a 25 ore complessive di attività come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che ad 1 CFU corrispondano massimo 8 ore di lezione in aula, fatta eccezione per quei casi espressamente autorizzati secondo la procedura prevista dall’Ateneo.
      5. La verifica della conoscenza della lingua straniera e delle abilità informatiche e telematiche da parte dello studente è effettuata mediante esami di profitto. Per le ulteriori conoscenze linguistiche si stabilisce che per i corsi di lingua certificati, rilasciati da istituzioni internazionali riconosciute dal MIUR, la richiesta di attribuzione crediti sia presentata dallo studente solo dopo aver sostenuto gli esami di lingue previsti.
      6. La partecipazione a convegni e seminari, ove nel piano degli studi siano presenti CFU per altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, comporta l’attribuzione dei relativi crediti purché a) i convegni e seminari siano inerenti il percorso formativo del Corso di Studio, b) i docenti del Consiglio interclasse promotori degli stessi, prima dello svolgimento dell’iniziativa, abbiano fatto richiesta di riconoscimento dei crediti formativi a tale Consiglio e siano stati preventivamente autorizzati, c) la partecipazione dello studente sia adeguatamente documentata.
      7. L’acquisizione dei CFU destinati al tirocinio professionalizzante è disciplinata da apposito regolamento di Dipartimento consultabile sul sito https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/didattica/tirocinio-formativo. La Commissione tirocini, istituita presso la sede dei Corsi di Studio interclasse in EAA e SIM e composta da un Presidente, due componenti, scelti tra i docenti del Corso di Studio, un segretario ed un rappresentante degli studenti, valuta, volta per volta, le conoscenze, le competenze e le abilità professionali, nonché le esperienze pregresse, ai fini del riconoscimento dei CFU previsti dal presente regolamento, a completamento del percorso di studi.
      8. Gli studenti possono svolgere attività formative presso altre Università estere, e chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti presso di esse. Per ulteriori dettagli sulle attività formative svolte all’estero si rimanda all’art. 6 del presente Regolamento, al Regolamento didattico di ateneo e al Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus+ .
      9. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi.
      10. Per il Corso di Studio in EAA si applicano le seguenti propedeuticità:
      • Istituzioni di Economia Politica deve precedere tutte le discipline dei settori SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-P/03; SECS-P/05; SECS-P/06;
      • Economia aziendale e ragioneria generale deve precedere tutte le discipline dei settori SECS-P/07; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11;
      • Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie deve precedere tutte le discipline del settore SECS-S/06;
      • Statistica deve precedere tutte le discipline dei settori SECS-S/01; SECS-S/02; SECS-S/03; SECS-S/04; SECS-S/05;
      • Diritto privato deve precedere tutte le discipline dei settori: IUS/01; IUS/02; IUS/03; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/09; IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/13 e IUS/14.
      1. Il calendario degli esami di profitto e dell'orario delle lezioni è definito dal Consiglio di Corso di Studio Interclasse il quale determina il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro l'anno. Gli esami da inserire nelle "attività a scelta dello studente" possono essere sostenuti a partire dal primo anno di corso. Le prove di esame si svolgono nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo. La prova di esame può essere scritta, orale o pratica e tende ad accertare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati per la specifica disciplina. Il voto è espresso in trentesimi, con eventuale lode. Il superamento dell’esame presuppone il conferimento di un voto non inferiore ai diciotto/trentesimi e comporta l’attribuzione dei corrispondenti crediti formativi universitari. Le date d’esame sono razionalizzate evitando casi di contemporaneità per le discipline del medesimo anno di corso. Due date di esame riferite al medesimo insegnamento possono essere fissate con un intervallo non inferiore a quattordici giorni. Il docente titolare dell’insegnamento può disporre lo svolgimento di verifiche periodiche; esse concorrono alla verifica finale.
      2. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di una prova già superata.

       

pubblicato il 01/07/2020 ultima modifica 05/06/2024

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