Articolo 6 - Ammissione a singoli insegnamenti

1. Per la frequenza dei singoli corsi non sono previste conoscenze minime necessarie. In ogni caso
l’iscrizione per singolo/a studente/studentessa è limitata per anno accademico ad insegnamenti che
complessivamente consentano di acquisire sino a 30 CFU.

pubblicato il 01/07/2020 ultima modifica 04/08/2025

Azioni sul documento